COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°48 del 08/01/2004 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. FERMIGNANESE avverso decisioni merito gara A.C. Fabriano – U.S. Fermignanese, del 9.11.2003 – Campionato Regionale di Promozione, girone “A” – Com. Uff. n. 40 del 4.12.2003.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N°48 del 08/01/2004 - pubbl. su www.figcmarche.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO U.S. FERMIGNANESE avverso decisioni merito gara A.C. Fabriano – U.S. Fermignanese, del 9.11.2003 – Campionato Regionale di Promozione, girone “A” - Com. Uff. n. 40 del 4.12.2003.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, dichiarava l’inammissibilità del reclamo proposto dall’A.C. Fabriano avverso l’esito della gara emarginata, per il mancato rispetto del termine di preavviso di cui all’art. 42, 1° comma, del Codice di Giustizia Sportiva, essendone precluso l’esame nel merito, stante la perentorietà dei termini; contestualmente disponeva incamerarsi la tassa reclamo e, in esito all’esame del referto di gara, “di assegnare partita vinta all’A.C. Fabriano ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 5, punto c), del C.G.S., con il punteggio di: Fabriano 3 – Fermignanese 0”.
Avverso tale delibera ha proposto rituale reclamo l’U.S. Fermignanese, chiedendone l’annullamento e, conseguentemente, il ripristino del risultato della gara in esame conseguito in campo, assumendo che il primo Giudice non avrebbe potuto nè dovuto procedere all’esame del merito del reclamo, a tutela di interessi particolari, di fronte ad un gravame proposto irritualmente dalla parte interessata.
L’A.C. Fabriano ha fatto pervenire proprie controdeduzioni, omettendo tuttavia di fornire la prova di averne trasmesso contestualmente copia alla reclamante.
LA COMMISSIONE
- visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
- rilevata preliminarmente l’inammissibilità delle controdeduzioni della Società resistente mancando agli atti la prova dell’avvenuta contestuale trasmissione di copia delle stesse alla reclamante e ciò in violazione dell’art. 29, comma 7, del C.G.S.;
- ritenuto che la declaratoria di inammissibilità del reclamo in prima istanza da parte del Giudice Sportivo, per il mancato rispetto dei termini di preannuncio, di cui al citato art. 42, 1° comma, del C.G.S., ne ha precluso, allo stesso Giudicante, il giudizio di merito, che pertanto deve essere annullato.
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’U.S. Fermignanese, annulla l’impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 3 a 3 acquisito in campo nella suindicata gara.
Dispone restituirsi la relativa tassa.
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