COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°48 del 08/01/2004 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. MERCATELLESE avverso decisioni merito gara Mercatellese – Colombarone 89, del 14.12.2003 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “A”- Com. Uff. n. 44 del 18.12.2003.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N°48 del 08/01/2004 - pubbl. su www.figcmarche.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO U.S. MERCATELLESE avverso decisioni merito gara Mercatellese – Colombarone 89, del 14.12.2003 - Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “A”- Com. Uff. n. 44 del 18.12.2003.
Il reclamo è inammissibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14, n. 7, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto sottoscritto dal sig. Tomei Alberto, presidente della Società, inibito come da provvedimento pubblicato sul citato Com. Uff. n. 44 del Comitato Regionale Marche.
La Commissione Disciplinare,
1. P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Mercatellese ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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