COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°50 del 15/01/2004 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO C.S.R. DON BOSCO – BORGO ROSSELLI avverso sanzioni merito gara Monte S. Pietrangeli – C.S.R. Don Bosco Borgo Rosselli, del 7.12.2003 – Campionato Provinciale “Juniores”, girone “F” – Com. Uff. n. 20 del 10.12.2003 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°50 del 15/01/2004 - pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO C.S.R. DON BOSCO – BORGO ROSSELLI avverso sanzioni merito gara Monte S. Pietrangeli – C.S.R. Don Bosco Borgo Rosselli, del 7.12.2003 - Campionato Provinciale “Juniores”, girone “F” - Com. Uff. n. 20 del 10.12.2003 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Palmieri Andrea, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 31.12.2004 perché “espulso per frasi offensive dava, in segno di protesta, uno spintone all’arbitro chiedendogli poi scusa negli spogliatoi”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la società C.S.R. Don Bosco – Borgo Rosselli, asserendo che il proprio tesserato, pur assumendo un atteggiamento censurabile, non venne a contatto fisico, con il direttore di gara, tale da procurargli alcun dolore. Per quanto sopra, la ricorrente concludeva chiedendo, rilevatane l’obiettiva sproporzione rispetto all’accaduto, una riduzione della sanzione impugnata, tenuto conto dell’immediato ravvedimento del proprio calciatore, il quale, nell’occasione, abbandonò subito il terreno di gioco, presentando poi le sue scuse all’arbitro al termine dell’incontro. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato che nella leggera spinta ricevuta dal Palmieri non vi era alcuna intenzione di fare del male, escludendo pertanto qualsivoglia contenuto violento del gesto con il quale il calciatore intendeva manifestare la propria contrarietà alla decisione arbitrale adottata; ha confermato altresì che lo stesso tesserato, a fine gara, gli presentò le sue scuse per il comportamento tenuto. 1.1.1. LA COMMISSIONE - visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; - ritenuto, alla luce delle precisazioni rese dal direttore di gara nell’espletata istruttoria, che il comportamento posto in essere dal Palmieri sia certamente privo di contenuti di violenza e che pertanto la sua condotta debba essere riconsiderata e giudicata in assenza di tale elemento; - ritenuto quindi che il gesto ascritto al medesimo calciatore debba essere ricondotto nell’ambito di una smodata protesta, da valutarsi anche alla luce del comportamento da questi successivamente tenuto. 1.2. P.Q.M. accoglie il reclamo come sopra proposto dalla società C.S.R. Don Bosco – Borgo Rosselli, per l’effetto riducendo la squalifica del calciatore Palmieri Andrea a quattro giornate di gara. Dispone restituirsi la tassa versata.
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