COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°50 del 15/01/2004 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO F.C. SERRA S. ABBONDIO avverso esito gara A.S. Club Serradica – F.C. Serra S. Abbondio, del 20.12.2003 – Campionato di Terza Categoria, girone “C”.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°50 del 15/01/2004 - pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO F.C. SERRA S. ABBONDIO avverso esito gara A.S. Club Serradica – F.C. Serra S. Abbondio, del 20.12.2003 - Campionato di Terza Categoria, girone “C”. All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 1 a 0, la società F.C. Serra S. Abbondio ha proposto rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Marcellini Paolo, in posizione irregolare perchè squalificato, come da provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 24 del 10.12.2003. La medesima reclamante, a supporto delle proprie asserzioni, produceva la lista di gara della squadra avversaria e concludeva chiedendo l’applicazione dei provvedimenti del caso. L’A.S. Club Serradica, con missiva dell’8.1.2004, faceva pervenire a questa Commissione proprie controdeduzioni. 1. LA COMMISSIONE n visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; n rilevata preliminarmente l’inammissibilità delle controdeduzioni della Società resistente per difetto di contraddittorio, mancando agli atti la prova dell’avvenuto invio delle stesse alla controparte, ai sensi dell’art. 29, n. 7, del Codice di Giustizia Sportiva; n rilevato che la lista di gara della squadra avversaria prodotta dalla reclamante è difforme da quella allegata al referto arbitrale e che solamente quest’ultima costituisce documento ufficiale; n rilevato che l’assunto della reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali, dai quali risulta che il calciatore in questione, contrariamente a quanto da questa documentato, non ha preso parte alla gara in esame. 2. 3. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dalla società F.C. Serra S. Abbondio ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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