COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°50 del 15/01/2004 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. C.U.S. 89 COLOMBARONE avverso decisioni merito gara U.S. Mercatellese – U.S. C.U.S. 89 Colombarone, del 14.12.2003 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “A “ – Com. Uff. n. 44 del 18.12.2003.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°50 del 15/01/2004 - pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. C.U.S. 89 COLOMBARONE avverso decisioni merito gara U.S. Mercatellese – U.S. C.U.S. 89 Colombarone, del 14.12.2003 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “A “ – Com. Uff. n. 44 del 18.12.2003. L’arbitro della gara in epigrafe riferiva, nel proprio rapporto, di aver interrotto definitivamente l’incontro al trentacinquesimo del primo tempo, a seguito di aggressioni fisiche e verbali subite da parte dei calciatori dell’U.S. Mercatellese e ritenuta l’impossibilità di portarlo a termine, non essendo più nelle condizioni idonee per la prosecuzione della gara con la necessaria serenità. Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, ritenuto “che vi fossero le condizioni per poter proseguire la gara da parte dell’arbitro” e che “non vi erano infatti ostacoli od impedimenti oggettivi che potevano impedire, una volta assunti i necessari provvedimenti disciplinari, la regolare prosecuzione della gara in oggetto”, ordinava la ripetizione dell’incontro. Avverso tale provvedimento ha proposto rituale reclamo l’U.S. C.U.S. 89 Colombarone assumendo la correttezza e l’opportunità della decisione dell’arbitro di sospendere la gara, stante un reale e tangibile pericolo per la sua incolumità fisica, ritenendo lo sputo con ingresso di saliva nella cavità orale, subito dall’arbitro, un vero e proprio atto di violenza. La medesima reclamante deduceva la contraddittorietà della delibera del primo Giudice, la quale da un lato sanzionava con giusta e pesante squalifica l’autore dello sputo all’arbitro, specificando, tra l’altro, anche i gravi comportamenti posti in essere da altri calciatori locali nei confronti dello stesso direttore di gara, dall’altro riteneva tali fatti ininfluenti ai fini della regolare prosecuzione dell’incontro. La società concludeva chiedendo l’aggiudicazione della gara a proprio favore in applicazione delle vigenti norme Federali in materia. Alla richiesta audizione l’U.S. C.U.S. 89 Colombarone reiterava le doglianze già esposte nel gravame, insistendo nelle richieste ivi formulate. LA COMMISSIONE - visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; - rilevato che le disposizioni di cui alla Regola 5 ed art. 64, n. 2 delle N.O.I.F. attribuiscono all’arbitro il potere di astenersi dal far proseguire la gara qualora si verifichino, nel corso della stessa, situazioni che “a suo giudizio” appaiono pregiudizievoli dell’incolumità propria, dei suoi assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio; - rilevato altresì che, a norma dell’art. 12, n. 4, del C. G. S., spetta agli Organi di Giustizia Sportiva stabilire se i fatti verificatisi nel corso di una gara, non valutabili per loro natura con criteri esclusivamente tecnici, abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara; nell’esercizio di tali poteri, gli Organi di Giustizia Sportiva, possono dichiarare la regolarità della stessa ovvero adottare il provvedimento della punizione sportiva di perdita della gara oppure ordinare la ripetizione della gara ritenuta irregolare; - rilevato che dal referto arbitrale, che costituisce prova privilegiata in ordine al comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, emerge che intorno al trentacinquesimo minuto del primo tempo, il direttore di gara, mentre si accingeva ad espellere il calciatore n. 5 dell’U.S. Mercatellese, veniva colpito dallo stesso con uno sputo in bocca con ingresso di saliva nella cavità orale; nel frattempo veniva circondato da alcuni calciatori della squadra ospitante e da questi, con fare intimidatorio, offeso e minacciato; - ritenuto che il gesto dello sputare ha, sul piano dei valori morali ed umani, una potenzialità lesiva della dignità e del decoro del soggetto passivo a volte ben più grave dell’atto di violenza; - ritenuto che i comportamenti ascritti ai tesserati dell’U.S. Mercatellese, oltre a costituire un rischio per l’incolumità dell’arbitro, gli hanno impedito di proseguire a dirigere la gara in piena indipendenza di giudizio e pertanto hanno avuto influenza determinante sulla regolarità della gara; - rilevato infine che, a norma dell’art. 2, 4° comma, del C.G.S., l’U.S. Mercatellese, risponde, a titolo di responsabilità oggettiva, della condotta dei propri tesserati. 1. P.Q.M. accoglie il reclamo come sopra proposto dall’U.S. C.U.S. 89 Colombarone, per l’effetto annullando l’impugnata delibera ed infliggendo all’U.S. Mercatellese la punizione sportiva della perdita per 0 a 3 della gara sopra indicata. Dispone restituirsi la tassa versata.
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