COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°52 del 22/01/2004- pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. CALCIO CHIARAVALLE avverso sanzioni merito gara S.S. Calcio Chiaravalle – S. C. Apiro, del 13.12.2003 – Campionato di Terza Categoria, girone “D” – Com. Uff. n. 25 del 17.12.2003 del Comitato Provinciale di Ancona.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N°52 del 22/01/2004- pubbl. su www.figcmarche.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO S.S. CALCIO CHIARAVALLE avverso sanzioni merito gara S.S. Calcio Chiaravalle – S. C. Apiro, del 13.12.2003 - Campionato di Terza Categoria, girone “D” - Com. Uff. n. 25 del 17.12.2003 del Comitato Provinciale di Ancona.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ancona, in esito all’esame del referto arbitrale relativo all’incontro emarginato, con delibera pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva alla S.S. Calcio Chiaravalle la sanzione dell’ammenda di € 400,00 “per intemperanze di propri dirigenti ed atleti che, dopo il triplice fischio di fine gara, contestavano violentemente l’arbitro con offese, minacce e spintoni; nella circostanza il direttore di gara veniva bersagliato, con lancio reiterato di sputi, molti dei quali lo attingevano sulla divisa”, ed al calciatore Mencarelli Tommaso, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 17 dicembre 2004 perché “a fine gara, durante la veemente contestazione al direttore di gara, afferrava la maglia dello stesso “in modo facinoroso” strattonandolo e proferendo, nel contempo, pesanti insulti ed offese. Dopo che l’arbitro era riuscito a ritornare nello spogliatoio, il sig. Mencarelli Tommaso, reiterando nelle minacce, sferrava due colpi alla porta dello spogliatoio”.
Avverso tali provvedimenti ha proposto rituale reclamo la S.S. Calcio Chiaravalle chiedendo l’annullamento della sanzione dell’ammenda e una riduzione della squalifica comminata in prime cure al proprio calciatore.
Contestando la sanzione pecuniaria inflitta alla Società, la reclamante ha asserito che i fatti, come refertati ed ascritti ai propri dirigenti ed atleti, comunque sarebbero avvenuti sul terreno di gioco e pertanto, posto che il direttore di gara avrebbe dovuto prendere i provvedimenti disciplinari nei loro confronti, nessuna sanzione doveva aggiungersi a carico della Società medesima.
Assumeva altresì che il proprio calciatore sanzionato, nell’occasione, si limitò ad un vivace scambio di opinioni con il direttore di gara, senza qualsivoglia contatto fisico.
A sostegno della propria ricostruzione dei fatti, la reclamante chiedeva, in via istruttoria, il confronto con il direttore di gara.
Alla richiesta audizione, la reclamante ribadiva le argomentazioni già espresse nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate, assumendo la non veridicità del referto arbitrale nella parte in cui il direttore di gara ha riferito di avere subito degli sputi all’uscita dal terreno di gioco e di essere stato accompagnato alla sua autovettura dai Carabinieri intervenuti sul posto: in realtà, a dire della reclamante, l’arbitro, accompagnato nello spogliatoio dal dirigente addetto, non fu certo colpito da sputi; lo stesso poi fu accompagnato all’auto dal dirigente accompagnatore ufficiale della squadra senza alcun problema, parlando in tranquillità e salutandosi.
Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato di essere stato colpito sul retro della divisa con numerosi sputi dai sostenitori locali, appostati dietro la recinzione, al momento del suo rientro negli spogliatoi al termine dell’incontro; ha riferito altresì che il Mencarelli, subito dopo il triplice fischio di fine gara, nella confusione creatasi a seguito delle proteste di alcuni calciatori locali, lo prese per la maglietta, trattenendolo per alcuni secondi, per insultarlo; reiterava le proteste, con minacce ed insulti, anche successivamente, colpendo altresì la porta dello spogliatoio con due calci.
LA COMMISSIONE
- visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
- rigettata preliminarmente la richiesta istruttoria della reclamante del contraddittorio con il direttore di gara, in quanto non consentito a norma dell’art. 30, 4° comma, del Codice di Giustizia Sportiva;
- ritenuto che dall’esame degli atti ufficiali, la cui precisione, univocità e non contraddittorietà attribuisce loro valenza probatoria privilegiata, risulta provata la condotta dei sostenitori della reclamante, in ordine ai contestati insulti e sputi all’arbitro;
- ritenuto, alla luce delle precisazioni rese dal direttore di gara nell’espletata istruttoria, che il comportamento posto in essere dal Mencarelli sia certamente privo di contenuti di violenza, riconducibile nell’ambito di una smodata protesta, aggravato da insulti e reiterate minacce nei confronti del direttore di gara;
- rilevato che, a norma dell’art. 9 del C.G.S., la S.S. Calcio Chiaravalle, risponde a titolo di responsabilità oggettiva, in ordine ai fatti ascritti ai propri sostenitori.
1.1. P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla S.S. Calcio Chiaravalle, riduce la squalifica del calciatore Mencarelli Tommaso a sei giornate di gara, confermando la sanzione dell’ammenda alla Società per il comportamento ascritto ai propri sostenitori.
Dispone restituirsi la tassa versata.
Dispone la trasmissione degli atti al Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ancona per i provvedimenti di competenza in ordine alla posizione del sig. Gerini Michele, dirigente della reclamante.
Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti di cui sopra.
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