COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°55 del 29/01/2004- pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO PGS VIGOR SMA avverso sanzioni merito gara Pgs Vigor Sma – Cascinare, del 21.12.2003 – Campionato Regionale di Promozione, girone “B” – Com. Uff. n. 48 dell’8.1.2004.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N°55 del 29/01/2004- pubbl. su www.figcmarche.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO PGS VIGOR SMA avverso sanzioni merito gara Pgs Vigor Sma – Cascinare, del 21.12.2003 - Campionato Regionale di Promozione, girone “B” - Com. Uff. n. 48 dell’8.1.2004.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Meraviglia Vito, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive, perchè “a fine gara spingeva leggermente l’arbitro con un braccio insultandolo”.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la società Pgs Vigor Sma, chiedendo per il proprio tesserato, in via principale la revoca, in via subordinata la riduzione della sanzione inflittagli, ritenuta abnorme in relazione al reale accadimento dei fatti, alle precipue disposizioni regolamentari e, non ultimo, al tenore della motivazione del provvedimento impugnato.
Assumeva la reclamante la totale mancanza, nel caso in esame, di elementi fattuali idonei ad integrare quella situazione di particolare gravità e/o violenza a cui la norma dell’art. 14, comma 1, lett. f) del C.G.S. subordina l’applicazione della specifica misura sanzionatoria.
Ad ulteriore conforto delle proprie argomentazioni, la Società evidenziava il complessivo contesto agonistico della gara in esame, caratterizzato da elevata tensione emotiva, nel quale collocare il comportamento del proprio tesserato, escludendone tuttavia contenuti particolarmente ingiuriosi e non escludendo anche un errore di persona da parte dell’arbitro nella sua individuazione.
Assumeva altresì la reclamante che nella propria lista di gara non vi era menzione alcuna del provvedimento sanzionatorio adottato dall’arbitro.
Alla richiesta audizione la Pgs Vigor Sma ribadiva le argomentazioni già espresse nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate.
Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato che il Meraviglia, all’uscita dal terreno di gioco a fine gara, gli giunse alle spalle correndo e con un braccio lo spostò, come per passare prima; in tale occasione gli rivolse le espressioni offensive contestate.
1. LA COMMISSIONE
n visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
n rilevato che l’espulsione del Meraviglia venne decretata dall’arbitro a fine gara, per il comportamento tenuto dal calciatore all’uscita dal terreno di gioco e che la stessa venne comunicata al dirigente accompagnatore ufficiale della squadra al momento della riconsegna dei documenti di identificazione;
n ritenuto che vadano disattese le argomentazioni della reclamante volte ad escludere la responsabilità del proprio tesserato per l’asserito errore di persona in cui sarebbe incorso l’arbitro nella sua individuazione;
n ritenuto che, sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dall’esame degli atti e delle risultanze istruttorie, il comportamento del Meraviglia vada ridimensionato nella sua obiettiva gravità e pertanto si debba addivenire alla richiesta riduzione della squalifica, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Commissione.
2. P.Q.M.
accoglie il reclamo come sopra proposto dalla società Pgs Vigor Sma, per l’effetto riducendo la squalifica inflitta al calciatore Meraviglia Vito a tre giornate di gara.
Dispone restituirsi la tassa versata.
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