COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°55 del 29/01/2004- pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA COLLEMARINO 98 avverso sanzioni merito gara Sampaolese – Pol. Collemarino 98, del 20.12.2003 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “D” – Com. Uff. n. 48 dell’8.1.2004.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N°55 del 29/01/2004- pubbl. su www.figcmarche.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO POLISPORTIVA COLLEMARINO 98 avverso sanzioni merito gara Sampaolese – Pol. Collemarino 98, del 20.12.2003 - Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “D” - Com. Uff. n. 48 dell’8.1.2004.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Baldoni Franco, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive, perchè “dopo aver subito un fallo di gioco, reagiva spintonando l’avversario e facendolo cadere a terra. Mentre quest’ultimo si trovava a terra lo scalciava”.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la Pol. Collemarino 98, invocando per il proprio calciatore, in riforma dell’impugnato provvedimento, una congrua riduzione della sanzione inflittagli, assumendo, anche avanti questa Commissione, la tenuità della condotta del proprio tesserato, il quale si sarebbe limitato a rivolgersi all’avversario che con un fallo di gioco lo aveva ferito alla coscia, senza tuttavia colpirlo.
Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato che, nell’occasione, il Baldoni diede una spinta all’avversario dal quale aveva subito un normale fallo di gioco, facendolo cadere a terra e colpendolo da tergo con un leggero calcio.
1. LA COMMISSIONE
n visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
n ritenuto, alla luce delle risultanze istruttorie, che il comportamento ascritto al Baldoni debba essere ridimensionato nella sua obiettiva gravità e pertanto si possa addivenire alla richiesta riduzione della squalifica, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Commissione.
2. P.Q.M.
accoglie il reclamo come sopra proposto dalla Polisportiva Collemarino 98, per l’effetto riducendo la squalifica inflitta al calciatore Baldoni Franco a tre giornate di gara.
Dispone restituirsi la tassa versata.
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