COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°57 del 05/02/2004 – pubbl. su www.figcmarche.it DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES GARA DEL 24/01/2004 CAMERANO CALCIO – FABRIANO

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°57 del 05/02/2004 - pubbl. su www.figcmarche.it DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES GARA DEL 24/01/2004 CAMERANO CALCIO - FABRIANO A scioglimento della riserva di cui al C.U.n.55/2004; Constatato che, al reclamo ritualmente preannunciato dalla Società Fabriano, relativamente all'impiego di un numero non consentito di giocatori fuori quota da parte della società Camerano, non ha fatto seguito nel termine previsto l'invio del rituale reclamo; Ritenuto pertanto che il reclamo di cui sopra deve ritenersi inammissibile; Visto il referto di gara, precedentemente esaminato solo al fine di assumere i necessari provvedimenti disciplinari a carico dei tesse- rati, e preso atto che la società Camerano nella gara in oggetto ha effettivamente impiegato, cioè utilizzato in campo anche se non contemporaneamente, n.5 giocatori nati dall'1/1/1983, piuttosto che utilizzarne n.4, così come disposto dal C.U.n.1 del C.R.M. del 14/7/2003; Specificatamente la ridetta società ha impiegato dall'inizio della ga- ra n.4 giocatori fuori quota e precisamente il sig. RAGNINI CRISTIAN (20/11/1984), il sig. BALLARINI LORENZO (15/7/1984) il sig. RECANATINI Luca/8/5/1984)e il sig.PRINCIPI MARCO (26/11/1984); Al dodicesimo del secondo tempo è entrato il sig.Santini Emiliano /24/11/1986) ed è uscito il sig. Recanatini Luca, al ventesimo del se- condo tempo è entrato il sig. Osimani Francesco (31/12/1984) ed è uscito il sig. Fioretti Matteo (4/11/1986); Successivamente le altre 2 sostituzioni effettuate dalla società Camerano non hanno interessato giocatori fuori-quota. Pertanto, con l'ingresso in campo del sig. OSIMANI FRANCESCO (31/12/84) la società Camerano ha utilizzato n.5 giocatori fuori-quota, violando così il disposto sopra evidenziato. P.Q.M.; si decide di incamerare la tassa reclamo; di assegnare partita vinta alla società Fabriano, per quanto già dedotto ai sensi e per gli effetti dell'art.12 co.5 punto c) C.G.S. con il punteggio di: Camerano Calcio: 0; Fabriano: 3.
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