COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°57 del 05/02/2004 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE MARCHE A CARICO DI NATALI MASSIMO, SCARPECCI ENNIO E DELLA SOCIETA’ TORRESE CALCIO.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N°57 del 05/02/2004
- pubbl. su www.figcmarche.it
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE MARCHE A CARICO DI NATALI MASSIMO, SCARPECCI ENNIO E DELLA SOCIETA’ TORRESE CALCIO.
Con nota dell’11 dicembre 2003 il Presidente del Comitato Regionale Marche ha deferito avanti questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere:
- il primo ed il secondo della violazione di cui all’art. 40, 4° comma, delle N.O.I.F. e dell’art. 1, 1° comma, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere il calciatore Natali Massimo sottoscritto, unitamente al sig. Scarpecci Ennio, presidente e legale rappresentante della società Torrese Calcio, una richiesta di “aggiornamento della posizione di tesseramento” pur essendo vincolato per la società Futura 96;
- la società Torrese Calcio a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del citato C.G.S., per la violazione ascritta al proprio Presidente.
Con nota del 29 dicembre 2003 questa Commissione, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del C.G.S., preliminarmente accertata l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti alle parti a cura del Presidente del Comitato Regionale Marche, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa, ivi comprese le istanze di ammissione di testimoni ai sensi del comma 5 dell’art. 37 del C.G.S..
Le parti deferite facevano ritualmente pervenire a questa Commissione proprie memorie difensive.
Il Natali eccepiva preliminarmente in rito l’inefficacia del procedimento in esame, essendo stato omesso l’intervento dell’Ufficio Indagini della F.I.G.C. ritenuto doveroso e necessario per la particolarità del caso. Nel merito, lo stesso calciatore assumeva di avere apposto la propria firma sullo stampato di richiesta di aggiornamento della posizione di tesseramento prima della scadenza dei termini per la presentazione delle liste di svincolo da parte delle Società, condizionandone l’efficacia all’esservi inserito; di avere agito per pura e semplice ingenuità e comunque di avere subito informato la società Torrese Calcio una volta saputo che sarebbe rimasto vincolato alla sua Società di appartenenza.
Eccepiva altresì l’infondatezza della contestazione relativa all’art. 40, 2° comma, delle N.O.I.F., in quanto la fattispecie ivi prevista non riguarderebbe il caso di specie poiché il Natali non ha contemporaneamente sottoscritto nella medesima stagione sportiva un tesseramento per più società.
Concludeva chiedendo, in via principale, il proscioglimento da ogni addebito ed, in caso negativo, di rispondere limitatamente all’infrazione di cui all’art. 1 del C.G.S. nel minimo, in subordine l’applicazione del minimo della sanzione prevista in caso di acclarata responsabilità per gli addebiti contestati.
La Società ed il suo presidente Scarpecci chiedevano il proscioglimento dai fatti addebitati per l’infondatezza e l’ingiustizia dell’incolpazione, non essendo ravvisabile nella loro condotta l’elemento soggettivo della colpa, alla luce delle rassicurazioni ricevute dal Natali di essere libero e svincolato dal precedente tesseramento.
Eccepivano altresì l’infondatezza della contestazione relativa alla presunta violazione dell’art. 40, 4° comma, delle N.O.I.F. in quanto le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva per la violazione del divieto imposto al calciatore di sottoscrivere nella stessa stagione sportiva richieste di tesseramento per più società sarebbero applicabili al solo calciatore firmatario e non anche alle due o più società coinvolte.
Eccepivano infine l’inapplicabilità alla fattispecie in esame delle disposizioni contenute nell’art. 1 del C.G.S. in quanto ritenuta norma di principio a carattere programmatico, non di carattere immediatamente precettivo.
Alla riunione di trattazione come sopra fissata, la Commissione, accertata la regolare costituzione delle parti, assistite dai propri difensori, provvedeva sulle rispettive istanze istruttorie di ammissione di testimoni, ritualmente formulate e concisamente discusse, rigettandole perché ritenute superflue e non rilevanti ai fini del procedimento medesimo.
Invitate a concludere, le parti si riportavano alle memorie presentate, insistendo nelle richieste ivi formulate.
1. LA COMMISSIONE
- letti gli atti del procedimento;
- ascoltate le conclusioni delle parti;
- ritenuta provata la responsabilità dei deferiti per i fatti ad essi ascritti per avere sottoscritto la richiesta n° 225036 del 13 agosto 2003 di “aggiornamento della posizione di tesseramento” del calciatore Natali Massimo, già tesserato per altra e diversa società, con ciò violando i principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva;
- ritenuto che, a norma dell’art. 2, 4° comma, del C.G.S., la società Torrese Calcio debba rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, nella violazione ascritta al proprio Presidente;
- visti gli artt. 1, 2, 13 e 14 del Codice di Giustizia Sportiva.
2. P.Q.M.
in accoglimento del deferimento in epigrafe,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, commina:
al calciatore Natali Massimo la sanzione della squalifica per giorni quindici;
al sig. Scarpecci Ennio la sanzione dell’inibizione temporanea per giorni venti;
alla società Torrese Calcio la sanzione dell’ammenda di € 150,00 (centocinquanta).
Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni di rito, di cui agli artt. 31, lett.D) e 37, ultimo comma, del C.G.S.
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