COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°57 del 05/02/2004 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. CINGOLANA avverso sanzioni merito gara A.S. Cingolana 1963 – U.S. Filottranese, del’11.1.2004 – Campionato Regionale di Promozione, girone “B” – Com. Uff. n. 50 del 15.1.2004.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N°57 del 05/02/2004
- pubbl. su www.figcmarche.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.S. CINGOLANA avverso sanzioni merito gara A.S. Cingolana 1963 – U.S. Filottranese, del’11.1.2004 - Campionato Regionale di Promozione, girone “B” - Com. Uff. n. 50 del 15.1.2004.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Ultimi Simone, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive “per aver spintonato leggermente il direttore di gara in segno di protesta, senza procurare alcuna conseguenza fisica”.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S. Cingolana asserendo che il proprio tesserato, nell’occasione, non avrebbe posto in essere alcun atteggiamento ostile nei confronti dell’arbitro, neanche dopo l’espulsione, in quanto l’atleta intendeva solamente protestare per una precedente decisione del direttore di gara.
Il giocatore, secondo la reclamante, si sarebbe avvicinato di corsa all’arbitro per chiedere chiarimenti e per protestare sulla decisione: così facendo avrebbe perso l’equilibrio e si sarebbe appoggiato leggermente all’arbitro, del tutto involontariamente.
La medesima reclamante concludeva chiedendo, in riforma del provvedimento impugnato, una riduzione della sanzione inflitta dal primo Giudice al proprio tesserato, anche alla luce della giurisprudenza della Commissione adita.
Alla richiesta audizione la reclamante ribadiva le argomentazioni esposte nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate.
Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato che il calciatore Ultimi Simone in effetti gli si è avvicinato per protestare e che gli ha appoggiato intenzionalmente le mani al petto, ma che il gesto è stato di sola protesta senza alcun connotato violento.
1. LA COMMISSIONE
n visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
n rilevato, alla luce delle risultanze istruttorie, che le modalità della condotta ascritta al calciatore Ultimi non fanno sorgere alcun dubbio circa la natura di protesta della stessa, escludendone qualsivoglia contenuto di violenza;
n ritenuto, in ossequio ai parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Giudicante, che si debba aderire alla richiesta di riduzione della sanzione impugnata.
2. P.Q.M.
accoglie il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Cingolana, per l’effetto riducendo a tre giornate di gara la squalifica del calciatore Ultimi Simone ed ordina restituirsi la tassa reclamo.
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