COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°59 del 12/02/2004 – pubbl. su www.figcmarche.it DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RECLAMO S.S. MONTE SAN MARTINO, POLISPORTIVA FORCESE 1991 E CONFALONI PIER GIUSEPPE avverso decisioni merito gara Monte San Martino – Forcese, del 25.1.2004 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “M “ – Com. Uff. n. 28 del 28.1.2004 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N°59 del 12/02/2004 - pubbl. su www.figcmarche.it
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
RECLAMO S.S. MONTE SAN MARTINO, POLISPORTIVA FORCESE 1991 E CONFALONI PIER GIUSEPPE avverso decisioni merito gara Monte San Martino – Forcese, del 25.1.2004 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “M “ – Com. Uff. n. 28 del 28.1.2004 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.
L’arbitro della gara in epigrafe riferiva, nel proprio rapporto, di aver interrotto definitivamente l’incontro al quarantaquattresimo minuto del secondo tempo, ritenuta l’impossibilità di portarlo a termine a seguito di una rissa accesasi in campo tra i calciatori delle due squadre.
Il Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, rilevando che l’incontro era stato sospeso dall’arbitro a causa del comportamento tenuto dai componenti delle due squadre, infliggeva ad entrambe le società la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 e l’ammenda di € 150,00.
Lo stesso Giudicante comminava ai calciatori Fulvi Marcello (Forcese) e Treggiari Umberto (Monte San Martino) la sanzione della squalifica per quattro gare; al calciatore Confaloni Pier Giuseppe (Forcese) per tre gare; all’assistente dell’arbitro Livi Umberto del Monte San Martino, la squalifica fino al 29 febbraio 2004.
Avverso tali provvedimenti, con distinti atti, hanno proposto rituale reclamo le due società ed il calciatore Confaloni Pier Giuseppe in proprio, tutti contestando l’operato del direttore di gara e la veridicità dei fatti esposti nel referto arbitrale, nonché fornendo una propria versione degli stessi.
La società Pol. Forcese 1991 invocava una riduzione delle sanzioni inflitte ai propri tesserati, perchè del tutto estranei ai fatti loro ascritti, e dell’ammenda comminatale nonché l’omologazione della gara in esame, asserendo che l’arbitro, di comune accordo con i capitani delle due squadre, avrebbe regolarmente terminato l’incontro, una volta constatata l’impossibilità di giocare i restanti tre minuti di recupero per l’assenza di molti giocatori già sotto la doccia.
La società Monte San Martino chiedeva l’omologazione della gara in esame, a dire dell’arbitro, regolarmente terminata, in subordine, la ripetizione della stessa, asserendo che mai vi fu una rissa, ma che si ebbero incidenti fra non più di quattro persone e per di più alla presenza delle forze dell’ordine. Chiedeva altresì l’annullamento della sanzione dell’ammenda comminatale dal primo Giudice, escludendo qualsiasi responsabilità, anche oggettiva, a suo carico per il comportamento del proprio pubblico. Invocava infine un riduzione della squalifica inflitta al proprio calciatore Treggiari Umberto, il quale dopo l’espulsione abbandonava diligentemente il terreno di gioco, senza fare altro.
Il Confaloni, rilevando di non avere tenuto nell’occasione un comportamento sanzionabile e di non avere assolutamente partecipato ad alcuna rissa, chiedeva l’annullamento della sanzione impugnata.
Alla richiesta audizione, il ridetto calciatore reclamante ribadiva le argomentazioni già esposte nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate.
Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha confermato i comportamenti ascritti ai tesserati delle due società, riferendo di avere sospeso definitivamente l’incontro al quarantaquattresimo del secondo tempo giudicando i fatti verificatisi pregiudizievoli della propria incolumità e dei calciatori in campo.
Precisava che il Confaloni ebbe una colluttazione con l’assistente di parte della squadra avversaria in prossimità degli spogliatoi.
LA COMMISSIONE
- visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
- riuniti preliminarmente i reclami per chiara connessione oggettiva e soggettiva;
- rilevato che le disposizioni di cui alla Regola 5 ed art. 64, n. 2 delle N.O.I.F. attribuiscono all’arbitro il potere di astenersi dal far proseguire la gara qualora si verifichino, nel corso della stessa, situazioni che “a suo giudizio” appaiono pregiudizievoli dell’incolumità propria, dei suoi assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio;
- rilevato altresì che, a norma dell’art. 12, n. 4, del C. G. S., spetta agli Organi di Giustizia Sportiva stabilire se i fatti verificatisi nel corso di una gara, non valutabili per loro natura con criteri esclusivamente tecnici, abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara; nell’esercizio di tali poteri, gli Organi di Giustizia Sportiva, possono dichiarare la regolarità della stessa ovvero adottare il provvedimento della punizione sportiva di perdita della gara oppure ordinare la ripetizione della gara ritenuta irregolare;
- rilevato che dal referto arbitrale, che costituisce prova privilegiata in ordine al comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, emerge che intorno al quarantaquattresimo minuto del secondo tempo, si accendeva in campo una rissa che coinvolgeva la generalità dei calciatori ed alcuni dirigenti, i quali si cimentavano in reciproci atti di violenza, che per la loro intensità e persistenza, determinavano la decisione dell’arbitro di sospendere definitivamente la gara;
- ritenuto che i comportamenti ascritti ai tesserati delle due società, oltre a costituire un rischio per l’incolumità dell’arbitro e degli stessi calciatori in campo, hanno avuto influenza determinante sulla regolarità della gara;
- rilevato che, a norma dell’art. 2, 4° comma, del C.G.S., le società rispondono, a titolo di responsabilità oggettiva, della condotta dei propri tesserati e che, a norma dell’art. 12, 2° comma, del C.G.S., la punizione sportiva della perdita della gara può essere inflitta alle due società interessate quando la responsabilità dei fatti risulti di entrambe;
- rilevato, dalle risultanze istruttorie, che il comportamento contestato al Confaloni risulta circoscritto e di modesto contenuto.
1.
2. P.Q.M.
riuniti i reclami come innanzi proposti dalla S.S. San Martino, dalla Polisportiva Forcese e dal calciatore Confaloni Pier Giuseppe, così decide:
- accoglie quello inerente la sanzione della squalifica inflitta a Confaloni Pier Giuseppe, per l’effetto riducendola a due giornate di gara;
- respinge tutti gli altri impugnati provvedimenti.
Dispone restituirsi la tassa al Confaloni reclamante in proprio ed alla società Polisportiva Forcese, ordina incamerarsi quella della S.S. San Martino.
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