COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°59 del 12/02/2004 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SIG. CIPOLLETTA MARCO avverso decisioni merito gara U.S. Recanatese – A.S. Camerino, del 21.12.2003 – Campionato Regionale Eccellenza – Com. Uff. n. 48 dell’ 8.1.2004.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°59 del 12/02/2004 - pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SIG. CIPOLLETTA MARCO avverso decisioni merito gara U.S. Recanatese - A.S. Camerino, del 21.12.2003 - Campionato Regionale Eccellenza - Com. Uff. n. 48 dell' 8.1.2004. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al dirigente Marco Cipolletta la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 14 del C.G.S. fino al 30 giugno 2005 perché "a fine gara apriva il cancello di ingresso allo spazio antistante gli spogliatoi, incitando numerosi sostenitori ad entrare, questi ultimi entravano così posizionandosi avanti gli spogliatoi. Lo stesso entrava poi nello spogliatoio della terna arbitrale, insultando reiteratamente l'arbitro ed i suoi assistenti e tenendo un comportamento gravemente intimidatorio nei confronti degli stessi. In tale frangente si avvicinava con fare minaccioso all'arbitro, tentando di aggredirlo, spintonandolo leggermente. Veniva poi allontanato grazie all'aiuto dei due assistenti. Successivamente entrava nuovamente nello spogliatoio con un altra persona, reiterando nelle offese e nelle minacce. La terna arbitrale, dopo circa un'ora riusciva ad allontanarsi dall'impianto sportivo senza ulteriori problemi, anche per la presenza delle Forze dell'Ordine ".Avverso tale delibera ha proposto rituale reclamo il dirigente Marco Cipolletta in proprio, contestando la ricostruzione dei fatti come riportati nel referto e chiedendo una congrua riduzione della inibizione, stante la lievità dei comportamenti effettivamente messi in atto. Il dirigente infatti negava di aver posto in essere i vari comportamenti ascrittigli, ammettendo di essersi limitato ad una vibrata protesta. In via istruttoria, chiedeva sia l'audizione di un testimone che un confronto con il direttore di gara.Alla richiesta audizione il Cipolletta ribadiva le proprie tesi e richieste, negando nuovamente di aver aperto i cancelli per fare entrare dei tifosi e di avere incitato gli stessi; precisava inoltre di aver aperto i cancelli soltanto per far entrare un giornalista, affinché lo stesso potesse svolgere il proprio lavoro; di essere entrato nello spogliatoio dell'arbitro una volta tra il primo ed il secondo tempo, protestando per la direzione di gara, ed altre due volte a fine gara, una volta per prendere il documento del dottore della società ed una volta per chiedere delle informazioni, ma senza mai proferire minacce e senza nè aggredire nè tentare di aggredire l'arbitro e senza averlo comunque nemmeno toccato.Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato che il Cipolletta alla fine del primo tempo non ottemperava alla richiesta di restituzione della distinta di gara dallo stesso rivoltagli e lo insultava; che alla fine dell’incontro lo stesso dirigente apriva il cancello, consentendo l'ingresso a quattro o cinque persone, tra i quali il direttore di gara riconosceva un giornalista ed un dirigente; che successivamente il Cipolletta portatosi al suo cospetto lo insultava di nuovo e lo minacciava, agitando il pugno; che in occasione della consegna dei documenti lo stesso dirigente lo prendeva per un braccio con intento aggressivo, anche se non violento e comunque senza procuragli dolore, dicendogli " Hai capito ? ".Il direttore di gara precisava inoltre che il Cipolletta più tardi ritornava di nuovo nello spogliatoio, facendogli vedere un referto medico relativo al giocatore che era stato portato al pronto soccorso, tacciandolo di essere stato il responsabile dell'accaduto e chiedendogli di sottoscrivere il certificato: il direttore di gara rifiutava tale richiesta ed il Cipolletta si allontanava. L’arbitro infine chiariva che non aveva avuto problemi di ordine pubblico e che la partenza dagli spogliatoio dopo diverso tempo era dovuta soltanto al fatto di una sua prolungata permanenza nello spogliatoio non dovuta a costrizione alcuna. LA COMMISSIONE - visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; - rigettate preliminarmente le richieste istruttorie del reclamante di ammissione di prova per testi e di confronto con il direttore di gara, non consentite a norma delle disposizioni di cui agli artt. 30 e 31 del C.G.S.; - ricostruita l’esatta dinamica dei fatti ed esattamente individuati i comportamenti sanzionabili messi in atto dal reclamante sulla base del referto dell'arbitro e dei chiarimenti dallo stesso forniti avanti a questa Commissione, atti che come noto costituiscono fonti probatorie privilegiate che non possono essere contestate da mere affermazioni di parte; - rilevato che dalle risultanze istruttorie non emerge che il Cipolletta abbia incitato i sostenitori locali nè abbia tentato di aggredire il direttore di gara, mentre deve essere ritenuto responsabile degli altri fatti contestatigli (insulti, minacce e contatto l’arbitro, ma senza intento violento e senza aver procurato alcun dolore allo stesso ); - ritenuto che i comportamenti ascritti al Cipolletta siano comunque aggravati dal ruolo nell'occasione da questi svolto di addetto all'ufficiale di gara, il che comporta obbligatoriamente un necessario maggiore controllo delle proprie reazioni; - rilevato che il ritardo con il quale l'arbitro si è allontanato dall'impianto è dovuto esclusivamente alla sua volontà per essersi trattenuto a lungo nello spogliatoio senza costrizione alcuna; - ritenuto per quanto sopra di dover aderire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Commissione. P.Q.M. accoglie il reclamo come sopra proposto in proprio dal sig. Marco Cipolletta, per l'effetto riducendogli la sanzione dell’inibizione al 30 settembre 2004.Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it