COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°59 del 12/02/2004 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMI DEL SIG. VITELLI UGO E DELL’ A.S. SGL CARBON CALCIO avverso sanzioni merito gara Carbon Calcio – Arquata, del 17.1.2004 – Campionato di Seconda Categoria, girone “H” – Com. Uff. n. 52 del 22.1.2004.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°59 del 12/02/2004 - pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMI DEL SIG. VITELLI UGO E DELL’ A.S. SGL CARBON CALCIO avverso sanzioni merito gara Carbon Calcio – Arquata, del 17.1.2004 – Campionato di Seconda Categoria, girone “H” - Com. Uff. n. 52 del 22.1.2004. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Vitelli Ugo, tesserato per l’A.S. Sgl Carbon Calcio, la sanzione della squalifica per sei gare effettive, “per aver colpito con un violento pugno al naso un giocatore della squadra avversaria a fine gara. Il calciatore colpito riportava una perdita di sangue dal naso, dovendo far ricorso alle cure del locale Pronto Soccorso”. Avverso tale decisione hanno proposto rituale reclamo il Vitelli in proprio e l’A.S. Sgl Carbon Calcio, invocando entrambi, in riforma dell’impugnato provvedimento, l’annullamento ovvero, in subordine, una congrua riduzione della sanzione, ritenuta eccessiva in relazione al reale svolgimento dei fatti. A dire dei reclamanti il Vitelli, nell’occasione offeso e provocato, colpì l’avversario nel tentativo di difendersi dalla reiterata aggressione subita da parte di questi. Alla richiesta audizione il Vitelli ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame reiterando le richieste ivi formulate. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato che il Vitelli, in una situazione di generalizzata confusione, colpì con un pugno al volto un avversario. 1. LA COMMISSIONE n visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; n disposta preliminarmente la riunione dei due reclami proposti per ragioni di evidente connessione; n ritenuto che la condotta ascritta al calciatore Vitelli vada inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 14, 1°comma, lett. f), del Codice di Giustizia Sportiva, con la conseguente applicazione della sanzione in esso prevista nel minimo edittale, alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Commissione. 2. P.Q.M. accoglie i reclami come sopra proposti dall’A.S. Sgl Carbon Calcio e dal sig. Vitelli Ugo, come innanzi riuniti, per l’effetto riducendo la squalifica del ridetto calciatore Vitelli Ugo a quattro giornate di gara. Dispone restituirsi le relative tasse.
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