COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°63 del 26/02/2004 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. PIAZZAROLA 1971 avverso sanzioni merito gara A.S. Piazzarola 1971 – Villa Pigna, del 7.2.2004 – Campionato di Terza Categoria, girone “H” – Com. Uff. n. 30 dell’11.2.2004 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°63 del 26/02/2004 - pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. PIAZZAROLA 1971 avverso sanzioni merito gara A.S. Piazzarola 1971 – Villa Pigna, del 7.2.2004 – Campionato di Terza Categoria, girone “H” – Com. Uff. n. 30 dell’11.2.2004 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Girardi Rodolfo la sanzione della squalifica fino all’8 marzo 2004 perché “già squalificato, qualificatosi come Presidente della Società, entrava indebitamente sul terreno di gioco contestando l’operato dell’arbitro, scatenando inoltre una lite con la panchina di parte avversa a fine gara, entrava nello spogliatoio degli ospiti continuando a battibeccare con alcuni esponenti della squadra avversaria” ed al calciatore Petrelli Stefano la sanzione della squalifica per otto gare effettive “perché a gioco fermo colpiva con violenza con uno schiaffo alla testa un avversario. Alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva all’arbitro frasi offensive. Cercava nuovamente di aggredire l’avversario ma veniva bloccato dai propri compagni. A fine gara rientrava in campo cercando più volte di aggredire due giocatori della squadra avversaria non riuscendovi perché bloccato dai compagni e da un Dirigente della squadra ospite che nella colluttazione riportava una forte contusione alla mano. Nel frangente il giocatore aveva totalmente perso la ragione e non c’era verso di farlo desistere da gesti sconsiderati. Il suo atteggiamento creava un clima infuocato tra giocatori che costringeva l’arbitro a riportare con fatica la calma.” Il medesimo Giudicante comminava altresì la sanzione dell’ammenda di € 100,00 all’A.S. Piazzarola 1971 “per aver permesso l’ingresso indebito in campo di persona estranea che contestava l’operato dell’arbitro scatenando un violento alterco con la panchina della squadra avversa. Lo stesso, a fine gara, entrava nello spogliatoio degli ospiti dove aveva un vivace battibecco con alcuni esponenti contribuendo a non far distendere gli animi”. Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo l’A.S. Piazzarola 1971 contestando la veridicità dei fatti esposti nel referto arbitrale, nonché fornendo una propria versione degli stessi. Assumeva la reclamante che il Girardi, non della gara perché squalificato, entrò nello spazio antistante il campo, passaggio obbligato per poter raggiungere il campo n° 3 dove si stava svolgendo un altro incontro della categoria giovanissimi, alla quale stava partecipando il proprio nipotino; fu in questa circostanza che, invitato dall’arbitro a qualificarsi, disse di essere il fratello del Presidente uscente della Società, tornando indietro, senza polemiche né contestazioni, ed uscendo dal recinto del campo. A fine gara il Girardi entrò nello spogliatoio riservato agli “ospiti”, occupato tuttavia dalla propria squadra e non in quello degli avversari. Ammetteva la reclamante che il Petrelli colpì istintivamente con uno schiaffo alla testa l’avversario dal quale aveva subito in precedenza un gravissimo fallo di gioco e per questo fu giustamente espulso dal direttore di gara, ma negava decisamente che lo stesso calciatore avesse posto in essere, al termine dell’incontro, gli altri comportamenti contestatigli. La medesima reclamante concludeva chiedendo una riduzione delle sanzioni impugnate, alla luce dei fatti realmente accaduti. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara confermava i fatti ascritti ai tesserati sanzionati, ribadendo che il Petrelli, oltre ad avere colpito un avversario ed essere stato espulso per questo, tentò nuovamente di aggredirlo nel mentre lasciava il terreno di gioco ed al termine dell’incontro, nel vialetto antistante gli spogliatoi; quanto al comportamento del Girardi riferiva che questi entrò in campo, presumibilmente da un cancello posto tra le due panchine, per litigare con i calciatori avversari, durante ed a fine gara, ed a sua richiesta, disse di essere il presidente della società ospitante. 1.1. LA COMMISSIONE · visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; · ritenuta provata la responsabilità dei tesserati sanzionati in ordine ai fatti loro ascritti, alla luce delle risultanze istruttorie, che, com’è noto, costituiscono fonti probatorie privilegiate ai sensi dell’art. 31 del Codice di giustizia sportiva; · rilevato che a norma dell’art. 17, 3° comma, dello stesso Codice al calciatore squalificato è precluso l’accesso all’interno del recinto di gioco e negli spogliatoi, in occasione delle gare nelle quali deve scontare la squalifica; · rilevato che, a norma del 4° comma dell’art. 2 del C.G.S., le società sono oggettivamente responsabili agli effetti disciplinari dell’operato dei propri tesserati; · ritenuto che le sanzioni inflitte dal primo Giudice appaiono eque ed adeguate alla natura degli addebiti. 2. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Piazzarola 1971, per l’effetto confermando gli impugnati provvedimenti. Dispone incamerarsi la tassa versata.
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