COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°63 del 26/02/2004 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. ANGOLO GHIOTTO CALCIO A 5 avverso sanzioni merito gara MPS Chiaravalle – A.S. Angolo Ghiotto, del 31.1.2004 – Campionato di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “B” – Com. Uff. n. 31 del 4.2.2004 del Comitato Provinciale di Ancona.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°63 del 26/02/2004 - pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. ANGOLO GHIOTTO CALCIO A 5 avverso sanzioni merito gara MPS Chiaravalle – A.S. Angolo Ghiotto, del 31.1.2004 – Campionato di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “B” – Com. Uff. n. 31 del 4.2.2004 del Comitato Provinciale di Ancona. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ancona, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava all’A.S. Angolo Ghiotto Calcio a 5 la sanzione dell’ammenda di € 200,00 “per aver permesso, a fine gara, l’ingresso nel recinto di gioco ad un proprio sostenitore che, avvicinatosi all’arbitro, lo spintonava ripetutamente profferendo frasi ingiuriose, reiterava in tale atteggiamento fino a quando non veniva allontanato da altre persone.” Lo stesso Giudicante infliggeva al calciatore Travaglia Filippo Maria la sanzione della squalifica per due gare effettive per reiterati insulti rivolti all’arbitro. Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo l’A.S. Angolo Ghiotto Calcio a 5 assumendo l’obiettiva difficoltà a stabilire con certezza l’appartenenza del sostenitore alla squadra ospitata, nonché la materiale impossibilità di impedire l’ingresso di un sostenitore sul terreno di gioco, stante l’assenza nell’impianto di divisori di separazione tra il campo ed il pubblico. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha confermato di essere stato ripetutamente spintonato ed insultato da un sostenitore della squadra ospitata, entrato in campo al termine dell’incontro. 1.1. LA COMMISSIONE · visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; · rilevata preliminarmente l’inammissibilità del reclamo in merito alla squalifica per due gare effettive inflitta dal primo Giudice al calciatore Travaglia Filippo Maria, in quanto sanzione non impugnabile ai sensi del 3° comma dell’art. 41 del Codice di giustizia sportiva; · rilevato che a norma del 1° comma dell’art. 9 del citato C.G.S. le società sono responsabili, a titolo di responsabilità oggettiva, dell’operato e del comportamento dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, che su quello delle società avversarie; · ritenuta provata la responsabilità della Società sanzionata in ordine ai fatti ascritti al proprio sostenitore, alla luce delle risultanze istruttorie, che, com’è noto, costituiscono fonti probatorie privilegiate ai sensi dell’art. 31 del C.G.S.; · ritenuto che la sanzione inflitta dal primo Giudice appare equa ed adeguata alla natura degli addebiti. 2. P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Angolo Ghiotto Calcio a 5 in merito alla sanzione della squalifica per due gare effettive al calciatore Travaglia Filippo Maria, lo respinge nel resto. Dispone incamerarsi la tassa versata.
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