COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°63 del 26/02/2004 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA COLLEMARINO 98 avverso esito gara A.P. Filottrano Calcio – Pol. Collemarino 98, del 7.2.2004 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “D”.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°63 del 26/02/2004 - pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA COLLEMARINO 98 avverso esito gara A.P. Filottrano Calcio - Pol. Collemarino 98, del 7.2.2004 - Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “D”. All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 1 a 1, la Polisportiva Collemarino 98 ha proposto rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Brunori Paride, in posizione irregolare in quanto automaticamente squalificato per essere stato espulso nella gara precedente del medesimo campionato Ankon Dorica Posatora – Filottrano Calcio del 31 gennaio 2004, indipendentemente dalla pubblicazione di detta sanzione sul Comunicato ufficiale. La medesima reclamante concludeva chiedendo l’aggiudicazione della gara a proprio favore, secondo le disposizioni delle vigenti norme Federali. 1. LA COMMISSIONE n visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; n esperiti i dovuti accertamenti presso la Segreteria del Comitato Regionale Marche, dai quali è risultata la fondatezza dell’assunto della reclamante, in quanto il calciatore Brunori Paride risulta essere stato effettivamente espulso nella gara immediatamente precedente del medesimo campionato di seconda categoria; n rilevato che, a norma del 2° comma dell’art. 41 del Codice di giustizia sportiva, il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata di gara senza declaratoria del Giudice Sportivo, alla quale deve riconoscersi quindi mero valore dichiarativo; n ritenuto pertanto che il ridetto calciatore Brunori ha preso parte alla gara in esame in posizione irregolare per squalifica non scontata; n visto l’art. 12, commi 1 e 5, del citato Codice di giustizia sportiva. 2. P.Q.M. accoglie il reclamo come sopra proposto dalla Polisportiva Collemarino 98, per l’effetto infliggendo all’A.P. Filottrano Calcio la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 a 3 ed al calciatore Brunori Paride la sanzione della squalifica per ulteriori giorni quindici. Dispone la restituzione della tassa versata.
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