COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°65 del 04/03/2004 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. VILLA 2001 avverso esito gara Villa 2001 – Caselle 2000, del 25.1.2004 – Campionato provinciale di Terza Categoria, girone “I”.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°65 del 04/03/2004 - pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. VILLA 2001 avverso esito gara Villa 2001 – Caselle 2000, del 25.1.2004 - Campionato provinciale di Terza Categoria, girone “I”. All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 2 a 2, la S.S. Villa 2001 ha proposto rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, sono stati schierati i calciatori Memushaj Bledar e Spahiu Bledar in posizione irregolare di tesseramento perché entrambi extracomunitari, mentre a norma dell’art. 40, comma 11, delle N.O.I.F. le società della L.N.D. possono tesserare, entro il 31 dicembre e schierare in campo un solo giocatore straniero. La medesima reclamante concludeva pertanto chiedendo l’aggiudicazione della gara a proprio favore. La società Caselle 2000, con missiva del 3.2.2004, faceva pervenire a questa Commissione proprie controdeduzioni 1. LA COMMISSIONE n visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; n rilevata preliminarmente l’inammissibilità delle controdeduzioni della Società resistente per difetto di contraddittorio, mancando agli atti la prova dell’avvenuto invio delle stesse alla controparte, ai sensi dell’art. 29, n. 7, del C.G.S.; n esperiti i dovuti accertamenti presso la Segreteria del Comitato Regionale Marche dai quali è emerso che i calciatori Memushaj Bledar, nato il 1°ottobre 1977 e Spahiu Bledar, nato il 6 giugno 1976, risultano entrambi regolarmente tesserati a favore della società Caselle 2000, a far data dal 1° ottobre 2003; n ritenuto pertanto che i calciatori in questione hanno preso parte alla gara in esame in posizione regolare. 2. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Villa 2001 ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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