COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°65 del 04/03/2004 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE TARSI CLAUDIO avverso sanzione merito gara Ponterio – Chiaravalle, del 6.2.2004 – Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “B” – Com. Uff. n. 32 del 11.2.2004 del Comitato Provinciale di Ancona.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°65 del 04/03/2004 - pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE TARSI CLAUDIO avverso sanzione merito gara Ponterio – Chiaravalle, del 6.2.2004 – Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “B” – Com. Uff. n. 32 del 11.2.2004 del Comitato Provinciale di Ancona. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ancona, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Tarsi Claudio, tesserato per la società Ponterio, la sanzione della squalifica per sei gare effettive con la seguente motivazione: “espulso perché, protestando nei confronti dell’arbitro, si avvicinava allo stesso e mettendogli una mano sul petto lo faceva indietreggiare di circa mezzo metro”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo in proprio il calciatore Tarsi Claudio chiedendo una riduzione della sanzione impugnata, asserendo, anche avanti questa Commissione, di non avere in alcun modo spinto e fatto indietreggiare il direttore di gara e di avere protestato nei suoi confronti in maniera civile e senza insulti di alcun genere. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara, riferendo di avere espulso il Tarsi perchè nel protestare gli poggiava una mano sul petto, ha precisato che con tale gesto lo stesso calciatore voleva attirare la sua attenzione, come a dire “sta a sentire me”, stante la presenza di più atleti attorno a lui; ha altresì confermato, per il resto, l’asserito corretto comportamento dell’odierno reclamante. LA COMMISSIONE - visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; - ritenuto, alla luce delle risultanze istruttorie, che il comportamento del Tarsi sia stato decisamente ridimensionato ed il gesto ascrittogli, motivo dell’espulsione, chiaramente posto in essere al fine di attirare l’attenzione del direttore di gara, privo di altri e diversi contenuti; - ritenuto pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della squalifica. 1. P.Q.M. accoglie il reclamo come sopra proposto in proprio dal calciatore Tarsi Claudio, per l’effetto riducendo al sofferto la squalifica inflittagli. Dispone restituirsi la tassa versata.
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