COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°68 del 11/03/2004 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S. POL. “ALESI RENZO” CASTIGNANO avverso sanzioni merito gara S.P. “Alesi Renzo” Castignano – Atletico Piceno, del 7.2.2004 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “H” – Com. Uff. n. 59 del 12.2.2004.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°68 del 11/03/2004 - pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S. POL. “ALESI RENZO” CASTIGNANO avverso sanzioni merito gara S.P. “Alesi Renzo” Castignano – Atletico Piceno, del 7.2.2004 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “H” – Com. Uff. n. 59 del 12.2.2004. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava la sanzione dell’ammenda di € 200,00 alla Società Polisportiva “Alesi Renzo” Castignano “per comportamento offensivo e minaccioso del proprio pubblico nei confronti dell’arbitro durante la gara e per aver alcuni esagitati insultato ripetutamente il direttore di gara anche al termine dell’incontro mentre lo stesso si allontanava dal terreno di gioco”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la società Polisportiva “Alesi Renzo” Castignano chiedendo l’annullamento della sanzione impugnata, asserendo che i propri sostenitori, che inizialmente si limitavano ad incitare la propria squadra, si scatenarono negli insulti contestati a seguito di alcune decisioni arbitrali palesemente errate. LA COMMISSIONE · visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; · ritenuta provata la responsabilità della Società in ordine ai fatti ascritti ai propri sostenitori, durante ed al termine dell’incontro; · ritenuto che l’arbitro merita sempre rispetto, soprattutto per il ruolo istituzionale assegnatogli, e comunque nessuno può accampare validi motivi di giustificazione, basati su valutazioni relative alla sua direzione di gara, per porre in essere proteste manifestate attraverso comportamenti offensivi e minacciosi; · ritenuto che la sanzione comminata dal primo Giudice appare equa ed adeguata alla natura degli addebiti; · visto l’art. 9 del Codice di giustizia sportiva. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Società Polisportiva “Alesi Renzo” Castignano, per l’effetto confermando l’impugnato provvedimento. Dispone incamerarsi la tassa versata.
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