COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°68 del 11/03/2004 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA CASELLE 2000 avverso sanzioni merito gara Pol. Caselle 2000 – Vis Stella, del 15.2.2004 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “I” – Com. Uff. n. 31 del 18.2.2004 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°68 del 11/03/2004 - pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA CASELLE 2000 avverso sanzioni merito gara Pol. Caselle 2000 – Vis Stella, del 15.2.2004 - Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “I” - Com. Uff. n. 31 del 18.2.2004 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Scarpantonii Cristian, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per sei gare effettive perché “protestando, correva verso l’arbitro spingendolo con entrambe le mani sul torace senza procurargli alcun danno fisico, rivolgeva, inoltre, allo stesso frasi irriguardose.” Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la Polisportiva Caselle 2000 assumendo che il comportamento contestato al proprio tesserato deve essere considerato solo ed esclusivamente come mera protesta, sia pur eccessiva. A dire della reclamante infatti, nell’occasione, il proprio calciatore si limitò ad appoggiare le mani sul petto del direttore di gara al solo fine di richiamarne l’attenzione e manifestagli il proprio dissenso in merito ad una sua decisione tecnica precedentemente assunta, senza alcuna intenzione di spingerlo. La medesima reclamante concludeva chiedendo l’annullamento ovvero, rilevatane la sproporzione, una riduzione della sanzione impugnata. Alla richiesta audizione la reclamante ribadiva le argomentazioni esposte nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato di avere, nell’occasione, espulso il calciatore Scarpantonii per plateali e smodate proteste, escludendo con certezza che il gesto di appoggiargli le mani sul petto abbia avuto intenti o contenuti di violenza. 1. LA COMMISSIONE n visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; n ritenuto, alla luce delle risultanze istruttorie, che il comportamento ascritto al calciatore Scarpantonii sia certamente privo di intenti e contenuti di violenza e debba essere ricondotto nell’ambito di una smodata protesta; n ritenuto pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della squalifica, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Commissione. 2. P.Q.M. accoglie il reclamo come sopra proposto dalla Polisportiva Caselle 2000, per l’effetto riducendo a tre giornate di gara la squalifica del calciatore Scarpantonii Cristian. Dispone restituirsi la tassa versata.
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