COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°71 del 18/03/2004 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SPINETOLESE CALCIO avverso sanzioni merito gara Spinetolese Calcio – Stella, del 21.2.2004 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “D” – Com. Uff. n. 63 del 26.2.2004.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°71 del 18/03/2004 - pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SPINETOLESE CALCIO avverso sanzioni merito gara Spinetolese Calcio – Stella, del 21.2.2004 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “D” – Com. Uff. n. 63 del 26.2.2004. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava la sanzione dell’ammenda di € 210,00 alla società Spinetolese Calcio “per comportamento offensivo e minaccioso del proprio pubblico nei confronti dell'arbitro durante la gara e per aver un esagitato colpito l’arbitro al corpo con uno sputo.” Lo stesso Giudicante comminava la sanzione della squalifica fino al 30 giugno 2004 al sig. Pierantozzi Pasquale perché “espulso per reiterate frasi irriguardose rivolte all'arbitro, alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva al direttore di gara gravi frasi offensive, minacciando di spegnere le luci dell'impianto di illuminazione del terreno di gioco. Una volta uscito dal campo le luci si spegnevano e non venivano più riaccese. L'arbitro peraltro reputando sufficiente la visibilità con la luce naturale portava regolarmente a termine l'incontro.” Infliggeva infine la squalifica per quattro gare effettive al calciatore Sorci Elvio “per aver a fine gara avvicinato l'arbitro tentando di impedirgli di rientrare nello spogliatoio insultandolo e appoggiando la propria mano sul petto dello stesso, senza peraltro causare alcuna conseguenza.” Avverso tali decisioni, con unico atto, ha proposto rituale reclamo la società Spinetolese Calcio chiedendo una congrua riduzione delle sanzioni impugnate, ritenute eccessive in relazione al reale svolgimento dei fatti contestati. In particolare la reclamante ha asserito che, oltre al deprecabile fatto dello sputo, nell’occasione non vi furono particolari contestazioni da parte del proprio pubblico se non nei venti minuti finali dell’incontro per ottenere la sospensione della gara a causa della fitta nebbia che ne impediva la regolare prosecuzione. In merito al comportamento contestato al sig. Pierantozzi Pasquale, nell’occasione dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, la Società ha asserito che questi, nel soccorrere un proprio calciatore, si rivolse al direttore di gara invitandolo ad essere più imparziale e che solo dopo essere stato per questo allontanato, ne contestò l’operato, peraltro con parole non particolarmente offensive, diverse da quelle riportate nel referto; sottolineava altresì il fattivo comportamento dello stesso dirigente al rientro delle squadre negli spogliatoi. I fatti contestati al proprio calciatore, secondo la reclamante, sarebbero frutto di uno spiacevole malinteso, in quanto l’intervento di questi con la mano sulla spalla e sulle braccia dell’arbitro, non era rivolto ad impedirne il rientro negli spogliatoi o ad arrecare danni alla sua persona, ma aveva lo scopo di indurlo a girarsi verso il terreno di gioco per constatare l’assoluta mancanza di visibilità. Alla richiesta audizione, la reclamante ha ribadito le argomentazioni formulate nel gravame reiterando le richieste ivi contenute. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato che il comportamento ascritto al Sorci non fu violento, ma posto in essere per costringerlo ad ascoltare le sue lagnanze; ha decisamente confermato sia di essere stato attinto con uno sputo da parte di un sostenitore locale e sia il comportamento ascritto al Pierantozzi, nell’occasione dirigente accompagnatore ufficiale della squadra. LA COMMISSIONE - visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; - ritenuto che, alla luce delle risultanze istruttorie, il comportamento del Sorci vada parzialmente ridimensionato nella sua obiettiva gravità, qualificandolo come smodata protesta; - ritenuto che risulta accertata la responsabilità del Pierantozzi in ordine ai fatti ascrittigli, le cui modalità non consentono l’invocata riduzione della sanzione; - ritenuto che la Società debba rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, del comportamento dei propri sostenitori, per come accertato, ai sensi dell’art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla società Spinetolese Calcio, riduce a tre giornate di gara la squalifica del calciatore Sorci Elvio, confermando al sig. Pierantozzi Pasquale la sanzione dell’inibizione fino al 30 giugno 2004 ed alla medesima Società la sanzione dell’ammenda di € 210,00 (duecentodieci). Dispone restituirsi la tassa versata.
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