COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°71 del 18/03/2004 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. IL BORGO ANTICO avverso sanzioni merito gara A.S. Il Borgo Antico – Atletico Ancona, del 24.1.2004 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “E” – Com. Uff. n. 30 del 28.1.2004 del Comitato Provinciale di Ancona.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°71 del 18/03/2004 - pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. IL BORGO ANTICO avverso sanzioni merito gara A.S. Il Borgo Antico – Atletico Ancona, del 24.1.2004 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “E” – Com. Uff. n. 30 del 28.1.2004 del Comitato Provinciale di Ancona. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ancona, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava all’A.S. Il Borgo Antico la sanzione dell’ammenda di € 550,00 “per essere un estraneo, a metà del secondo tempo, entrato nel recinto di gioco ed impossessatosi del pallone lo calciava violentemente nella direzione dell'arbitro senza colpire. Per aver permesso, a fine gara, ad estranei (circa una decina sic.) di entrare sul terreno di gioco per tentare di aggredire il direttore di gara, il quale, pur difeso dalla squadra ospite, veniva colpito con due ceffoni alla nuca che gli provocavano momentaneo dolore; del gruppetto faceva parte anche il giocatore sig. Falcioni Matteo (precedentemente espulso) che afferrava, con una mano il viso dell'arbitro e lo faceva indietreggiare procurandogli momentaneo dolore. Inoltre un tifoso tentava di colpirlo con un violento calcio senza riuscirvi perchè evitato, con un rapido movimento, dal direttore di gara, il quale, di corsa e con l'aiuto della squadra ospite riusciva a raggiungere lo spogliatoio. Poteva abbandonare l'impianto sportivo grazie alla presenza delle Forze dell'Ordine, precedentemente chiamate dallo stesso una volta dentro lo spogliatoio.” Lo stesso Giudicante infliggeva al calciatore Falcioni Matteo la sanzione della squalifica fino al 28 gennaio 2007 perché ”espulso, al 21° del secondo tempo per ingiurie rivolte all'arbitro, a fine gara, partecipava all'invasione di campo da parte di alcuni facinorosi ed approfittando della confusione, si avvicinava al direttore di gara e, ponendogli una mano sul viso lo spingeva a tal punto da farlo indietreggiare causandogli momentaneo dolore”. Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo l’A.S. Il Borgo Antico chiedendo una congrua riduzione delle sanzioni impugnate. La reclamante, pur ammettendo che il proprio calciatore Falcioni minacciò il direttore di gara, ha fermamente negato che lo stesso lo abbia anche aggredito. A dire della reclamante, a fine gara, l’arbitro fu accerchiato da calciatori e sostenitori locali che nel frattempo avevano scavalcato la rete di recinzione, ma fu leggermente toccato e strattonato da due di questi. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha confermato i fatti ascritti ai sostenitori dell’odierna reclamante ed ha precisato che il gesto posto in essere dal Falcioni gli sembrò frutto di nervosismo e come se si fosse trattenuto dall’andare oltre. 1.1. LA COMMISSIONE - visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; - ritenuto, alla luce delle risultanze istruttorie, che il comportamento del Falcioni, sia pur deprecabile, vada parzialmente ridimensionato nella sua obiettiva gravità, con riferimento ai suoi contenuti di violenza; - ritenuta provata la responsabilità della Società in ordine ai fatti ascritti ai propri sostenitori e che la stessa ne debba rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, a norma dell’art. 9 del Codice di giustizia sportiva; - ritenuto che la sanzione inflitta dal primo Giudice appare congrua ed adeguata alla gravità degli addebiti per quanto attiene la Società, mentre si possa addivenire alla invocata riduzione della sanzione inflitta al calciatore Falcioni, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Commissione. 2. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.S. Il Borgo Antico, riduce al 30 gennaio 2005 la sanzione della squalifica comminata al calciatore Falcioni Matteo, confermando nel resto l’impugnata delibera. Dispone restituirsi la tassa versata.
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