COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°71 del 18/03/2004 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO FOOTBALL CLUB MONTALTO avverso sanzioni merito gara Montalto – Palmense, del 6.3.2004 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “G” – Com. Uff. n. 68 del 11.3.2004.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°71 del 18/03/2004 - pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO FOOTBALL CLUB MONTALTO avverso sanzioni merito gara Montalto – Palmense, del 6.3.2004 - Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “G” - Com. Uff. n. 68 del 11.3.2004. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Silveri Roberto, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per tre gare effettive “per gravi e reiterate frasi offensive rivolte all’arbitro prima e dopo l’espulsione e per aver tenuto nei confronti dello stesso un comportamento intimidatorio”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la società Football Club Montalto, invocando per il proprio tesserato, in riforma dell’impugnato provvedimento, una riduzione della sanzione inflittagli, ritenuta eccessiva alla luce della condotta effettivamente da questi tenuta. Asseriva la reclamante che il comportamento tenuto dal Silveri in realtà fu privo di connotati di gravità e che, contrariamente a quanto contestato, il ridetto calciatore, dopo l’espulsione per proteste, abbandonò il terreno di gioco senza assumere atteggiamenti intimidatori nei confronti dell’arbitro. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato di avere nell’occasione espulso il Silveri per avergli questi rivolto reiterati insulti e minacce molto pesanti; dopo l’espulsione lo stesso calciatore si dirigeva verso di lui, con fare minaccioso, ma veniva bloccato dal suo capitano e da alcuni calciatori della squadra avversaria. A causa dell’episodio la gara veniva interrotta per circa cinque minuti. 1. LA COMMISSIONE n visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; n ritenuta provata la responsabilità del Silveri in ordine ai fatti contestatigli, come risultanti dal referto arbitrale e dalle successive dichiarazioni rese dal direttore di gara nell’espletata istruttoria; n ritenuto che le modalità della condotta ascritta al ridetto calciatore non consentono l’invocata riduzione della squalifica, della quale pertanto deve essere data conferma. 2. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dalla società Football Club Montalto, per l’effetto confermando l’impugnato provvedimento ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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