COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°71 del 18/03/2004 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO G.S. VILLA SANT’ANTONIO avverso esito gara Arquata – G.S. Villa Sant’Antonio, del 28.2.2004 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “H”.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°71 del 18/03/2004 - pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO G.S. VILLA SANT’ANTONIO avverso esito gara Arquata – G.S. Villa Sant’Antonio, del 28.2.2004 - Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “H”. All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 2 a 1, la società G.S. Villa Sant’Antonio ha proposto rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Ferretti Roberto in posizione irregolare perchè squalificato per una gara con provvedimento pubblicato a pag. 13 del Com. Uff. n. 63 del 26 febbraio 2004. La medesima reclamante concludeva chiedendo l’aggiudicazione della gara a proprio favore. 1. LA COMMISSIONE n visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; n esperiti i dovuti accertamenti presso la Segreteria del Comitato Regionale Marche dai quali è risultato che il calciatore Ferretti Roberto, espulso nella gara Arquata – Maltignano 1997, del 14 febbraio 2004, ha scontato la conseguente ed automatica squalifica per una gara, come confermata nel citato Com. Uff. n. 63, non partecipando al successivo incontro del medesimo Campionato: Monteprandonese – Arquata, del 22 febbraio 2004; n rilevato che a norma dell’art. 41, 2° comma, del Codice di giustizia sportiva, il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice sportivo, alla quale pertanto deve attribuirsi mero valore dichiarativo; n ritenuto pertanto che il calciatore in questione ha preso parte alla gara in esame in posizione regolare. 2. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dalla società G.S. Villa Sant’Antonio ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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