COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°74 del 25/03/2004 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.P. AVIS GRADARA avverso sanzioni merito gara Canavaccio – A.P. Avis Gradara, del 18.01.2004 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “A” – Com. Uff. n. 52 del 22.1.2004.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°74 del 25/03/2004 - pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.P. AVIS GRADARA avverso sanzioni merito gara Canavaccio – A.P. Avis Gradara, del 18.01.2004 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “A” - Com. Uff. n. 52 del 22.1.2004. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al sig. Gaudenzi Massimo, dirigente dell’A.P. Avis Gradara, nell’occasione accompagnatore ufficiale della squadra, la sanzione dell’inibizione fino al 30 giugno 2005, perché “espulso dall’arbitro per comportamento irriguardoso nei confronti dello stesso, alla notifica del provvedimento si avvicinava minacciosamente al direttore di gara colpendolo con una leggera testata alla fronte senza procurare danni fisici. Ritardava poi l’uscita dal terreno di gioco insultando l’arbitro. A fine gara, mentre il direttore di gara lasciava con la propria vettura l’impianto sportivo il ridetto Gaudenzi si poneva con la propria vettura trasversalmente allo stesso impedendone l’allontanamento reiterando in insulti e minacce nei confronti dell’arbitro. Quest’ultimo poteva poi allontanarsi dopo alcuni minuti.” Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.P. Avis Gradara assumendo l’eccessiva severità del provvedimento impugnato rispetto alla reale portata dei fatti. La reclamante ammetteva la contestazione verbale ascritta al Gaudenzi nei confronti del direttore di gara, ma asseriva che i toni e l’animosità del diverbio erano stati da questi amplificati rispetto alla realtà e che comunque non vi fu, né nelle intenzioni né nei fatti, alcuna aggressione fisica all’arbitro. A dire della reclamante lo stesso incontro avvenuto al di fuori dell’impianto sportivo fra il Gaudenzi ed il direttore di gara fu occasionale e non preordinato dal proprio dirigente, il quale, invece, si trovava lì in quanto intento a caricare borse e materiale sportivo sulla sua auto, assieme ad alcuni calciatori. La reclamante ribadiva le medesime ragioni anche avanti questa Commissione in sede di audizione, specificando che nell’occasione il Gaudenzi ebbe ad avvicinare la sua faccia a quella dell’arbitro, ma senza toccarlo. Sentito a chiarimenti il direttore di gara ha riferito di avere, nel corso della gara in esame, espulso per proteste un calciatore della squadra ospite, il quale, invece di allontanarsi dal terreno di gioco, come da regolamento, si accomodava in panchina, costringendolo nuovamente a sollecitarne l’uscita dal campo, ma a questo punto il Gaudenzi, alzatosi dalla stessa panchina, cominciò a protestare e ad insultarlo, colpendolo anche con una leggera testata alla fronte. Veniva quindi allontanato anche il dirigente, il quale abbandonava il terreno di gioco proferendo ancora insulti e minacce. Il direttore di gara ha riferito altresì che al termine dell’incontro, messosi alla guida della propria vettura per lasciare l’impianto sportivo, un‘auto, condotta dallo stesso Gaudenzi, gli sbarrava la strada; lo stesso dirigente ne scendeva e cominciava nuovamente ad insultarlo ed a minacciarlo, intimandogli, fra l’altro, di non scrivere nulla sul referto in merito a tali episodi. LA COMMISSIONE n visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; n rilevato che il rapporto arbitrale e le successive dichiarazioni del direttore di gara, che, come è noto, costituiscono fonte di prova privilegiata, non consentono dubbi di sorta sullo svolgimento dei fatti, sul loro contenuto e sulla conseguente responsabilità del Gaudenzi; n ritenuto che vadano disattese le argomentazioni della reclamante volte a minimizzare ovvero ad escludere il comportamento ascritto al proprio tesserato; n ritenuto che la sanzione inflitta dal primo Giudice appare adeguata e commisurata alla gravità dei fatti come accertati, tenuto altresì conto del ruolo nell’occasione svolto dal dirigente sanzionato. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.P. Avis Gradara ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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