COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°74 del 25/03/2004 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA “LA SAETTA” avverso sanzioni merito gara La Saetta – Abbadiense, del 21.2.2004 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “G” – Com. Uff. n. 32 del 25.2.2004 del Comitato Provinciale di Macerata.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°74 del 25/03/2004 - pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA “LA SAETTA” avverso sanzioni merito gara La Saetta – Abbadiense, del 21.2.2004 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “G” – Com. Uff. n. 32 del 25.2.2004 del Comitato Provinciale di Macerata. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Rocchi Fabio, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 28 febbraio 2005 perché “ammonito, sputava all’arbitro prendendolo in pieno sulla faccia. Subito dopo lo minacciava ”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la società Polisportiva “La Saetta”, invocando per il proprio tesserato, in riforma dell’impugnato provvedimento, una congrua riduzione della sanzione inflittagli, asserendo che lo stesso, nell’occasione ammonito dal direttore di gara per un fallo di gioco, si limitava a protestare e successivamente allontanandosi, giunto ad una distanza di tre/quattro metri, compiva il gesto di sputare, senza però colpire l’arbitro in quanto lo sputo era diretto verso terra e pertanto non lo poteva colpire al volto. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato che il Rocchi, dopo essere stato ammonito, dapprima si allontanò poi, rigirandosi verso questi, lo colpiva con uno sputo al volto, facendo anche un gesto come per colpire con un pugno una volta raggiunto dal provvedimento di espulsione. 1.1. LA COMMISSIONE · visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; · rilevato che il rapporto arbitrale e le successive dichiarazioni del direttore di gara, che, com’è noto, costituiscono fonte di prova privilegiata, non consentono dubbi di sorta sullo svolgimento dei fatti, sul loro contenuto e sulla conseguente responsabilità del Rocchi; · ritenuto che vadano disattese le argomentazioni della reclamante volte a minimizzare ovvero ad escludere il comportamento ascritto al proprio tesserato; · ritenuto che la sanzione inflitta dal primo Giudice appare adeguata in ragione della gravità e della condotta particolarmente oltraggiosa posta in atto mediante lo sputo che ha colpito in volto l’arbitro. 2. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dalla società Polisportiva “La Saetta”, per l’effetto confermando l’impugnato provvedimento ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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