COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°74 del 25/03/2004 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. FALERIA CALCIO avverso sanzioni merito gara Cascinare – Faleria Calcio, del 22.2.2004 – Campionato Provinciale di Terza Categoria”, girone “N” – Com. Uff. n. 32 del 25.2.2004 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°74 del 25/03/2004 - pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. FALERIA CALCIO avverso sanzioni merito gara Cascinare - Faleria Calcio, del 22.2.2004 - Campionato Provinciale di Terza Categoria”, girone “N” - Com. Uff. n. 32 del 25.2.2004 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Nataloni Alessandro, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 30 giungo 2004 “per aver dato volontariamente una spallata all’arbitro a fine gara, rivolgendo allo stesso frasi gravemente irriguardose.” Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S. Faleria Calcio negando che il proprio calciatore abbia commesso i fatti contestatigli. In via istruttoria chiedeva un confronto diretto con il direttore di gara e l’ammissione di prova per testi. Alla richiesta audizione la reclamante ribadiva le argomentazioni esposte nel gravame, deducendo altresì i buoni precedenti del proprio tesserato per avere questi sempre tenuto un comportamento corretto, non subendo mai altre squalifiche; concludeva pertanto chiedendo una riduzione della sanzione impugnata. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato di essere stato urtato volontariamente dal Nataloni al termine dell’incontro, ma che questi non portò nei suoi confronti alcun colpo, essendosi trattato di un impatto cercato nell’incedere della sua camminata, confermando altresì di essere stato poi insultato dallo stesso giocatore. 1. LA COMMISSIONE n visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; n rigettate preliminarmente le richieste istruttorie della reclamante di confronto con il direttore di gara e di ammissione di prova per testi, non consentite a norma delle disposizioni di cui agli artt. 30 e 31 del Codice di giustizia sportiva; n ritenuto, alla luce delle risultanze istruttorie, che il comportamento ascritto al calciatore Nataloni Alessandro vada ricondotto nella fattispecie di comportamento particolarmente irriguardoso nei confronti dell’arbitro, ma senza contenuti di violenza; n ritenuto pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della squalifica, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Commissione. 2. P.Q.M. accoglie il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Faleria Calcio, per l’effetto riducendo a cinque giornate di gara la squalifica del calciatore Nataloni Alessandro. Dispone restituirsi la tassa versata.
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