COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°76 del 01/04/2004 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI SIGG. DE ANGELIS PIETRO, MINICUCCI MARIO, CUGNINI GIUSEPPE E DELLE SOCIETA’ A. S. SAN LORENZO MASSA FERMANA E S. S. SAN MARCO.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N°76 del 01/04/2004
- pubbl. su www.figcmarche.it
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI SIGG. DE ANGELIS PIETRO, MINICUCCI MARIO, CUGNINI GIUSEPPE E DELLE SOCIETA’ A. S. SAN LORENZO MASSA FERMANA E S. S. SAN MARCO.
Con provvedimento del 27 novembre 2003 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere:
- - il De Angelis ed il Minicucci della violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all’art. 52 NOIF, per avere concordato la cessione del titolo sportivo della A.S. San Lorenzo di Massa Fermana alla S.S. Moglianese (attualmente S.S. San Marco), al fine di far disputare a quest’ultima il campionato 2002/2003 di Prima Categoria in luogo di quello di Seconda Categoria;
- - il De Angelis ed il Cugnini della violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all’art. 52 NOIF, per avere concordato la cessione del titolo sportivo della S.S. Moglianese (attualmente S.S. San Marco) alla società San Marco Servigliano, al fine di far disputare a quest’ultima il campionato 2002/2003 di Seconda Categoria in luogo di quello di Terza Categoria;
- - l’A.S. San Lorenzo di Massa Fermana di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 2, commi 3 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti contestati ai suoi dirigenti De Angelis e Minicucci;
- - la S. S. San Marco (già S.S. Moglianese) di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 2, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti contestati al suo Presidente.
Con nota del 20 gennaio 2004 questa Commissione, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, preliminarmente accertata l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti alle parti a cura della Procura Federale, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per il giorno 16 febbraio 2004, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa, ivi comprese le istanze di ammissione di testimoni ai sensi del comma 5 dell’art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva.
Con note del 24 novembre 2003 e 12 dicembre 2003, la società Gruppo Sportivo Il Punto, con sede in Mogliano, proponeva a questa Commissione istanza di cui all’art. 37, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per essere ammessa a partecipare al dibattimento relativo al deferimento de quo.
Con nota del 20 gennaio 2004 questa Commissione disponeva la notificazione dell’avviso di convocazione anche alla società Gruppo Sportivo Il Punto.
Nei termini di rito il De Angelis, in proprio e quale presidente della S.S. San Lorenzo Massa Fermana, presentava una memoria difensiva, nella quale, in via istruttoria, formulava rituale istanza di ammissione di testimoni; nel merito chiedeva il proscioglimento da ogni addebito, negando lo svolgimento di qualsiasi attività idonea ad integrare l’ipotesi di cui all’art. 52, comma 2, delle NOIF.
Le ragioni per cui la dirigenza della S.S. Moglianese e quella della San Lorenzo Massa Fermana si ritrovarono insieme in un’unica e più ambiziosa compagine, andrebbero individuate e ricercate nella comune volontà di accomunare gli sforzi e le disponibilità al fine di dar vita ad un soggetto sportivo che potesse, con riferimento all’ambito territoriale del circondario di Mogliano-Massa-Motappone, costituire un punto di riferimento importante e di maggiore attrattiva per tutti gli sportivi, in particolare per i più giovani. A tal fine il Minicucci decideva di dare ingresso nella propria società ai dirigenti ed al Presidente della Moglianese. Con l’espressione “acquisizione” il De Angelis voleva sostanzialmente intendere fusione di forze, grazie alla quale Mogliano avrebbe disputato un campionato di Prima Categoria, con conseguente creazione di un ambizioso settore giovanile che potesse coinvolgere i giovani del territorio di Mogliano, Massa e Montappone.
Non fu fatta una vera e propria fusione perché al momento in cui il Minicucci comunicò al De Angelis la sua disponibilità all’ingresso di nuovi soci nella società di Massa, i tempi tecnici per perfezionare l’operazione a livello di Federazione non erano sufficienti.
Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti: il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C., le parti deferite e la società Gruppo Sportivo Il Punto.
Il Gruppo Sportivo Il Punto, autorizzato dalla Commissione a stare in giudizio con l’assistenza di due assistenti, stante la particolare complessità della materia in esame, illustrava ulteriormente la propria istanza di ammissione al dibattimento prospettandosi portatrice dell’interesse indiretto richiesto dal 7° comma dell’art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva e chiedeva altresì la pubblicità del procedimento.
La Commissione, sulle conformi conclusioni del rappresentante della Procura Federale e delle parti deferite, vertendo il procedimento de quo in materia diversa dall’illecito sportivo, rigettava le istanze come sopra proposte dalla società Gruppo Sportivo Il Punto.
Il rappresentante della Procura Federale, dopo avere illustrato i motivi del deferimento, ribadendo la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati, alla luce delle risultanze degli accertamenti svolti dall’Ufficio Indagini della F.I.G.C., chiedeva dichiararsi la responsabilità degli ascritti con richiesta di condanna all’inibizione per anni due per De Angelis, anni uno ciascuno per Minicucci e per Cugnini, per l’A.S. San Lorenzo di Massa Fermana e la S.S. San Marco la penalizzazione, per ogni Società, di cinque punti in classifica da scontarsi nel campionato in corso.
Il De Angelis, contestando le conclusioni della Procura Federale, insisteva nelle richieste istruttorie già formulate nella memoria difensiva ritualmente presentata.
Il Minicucci, negando la contestata cessione del titolo sportivo, chiedeva l’archiviazione del procedimento ovvero, in subordine, l’applicazione di una sanzione adeguata alla tenuità del comportamento posto in essere, asserendo di avere raggiunto con il De Angelis un accordo al fine di poter proseguire l’attività, essendosi trovato da solo al termine della precedente stagione sportiva.
Il Cugnini chiedeva l’archiviazione del procedimento assumendo di non avere commesso alcuna violazione e di avere operato nel rispetto della normativa Federale.
La Commissione, ritenutane l’opportunità, fissava la riunione del 1° marzo 2004 per la visione, nel contraddittorio delle parti, della cassetta VHS depositata agli atti dalla Procura Federale, ammettendo altresì le prove testimoniali richieste dal De Angelis nella ridetta memoria, riservandosi all’esito ogni ulteriore statuizione istruttoria.
Alla successiva riunione, come sopra fissata, veniva visionato il filmato ed ascoltati i testimoni.
Il De Angelis, alla luce di asserite contraddizioni emerse nell’espletata istruttoria, chiedeva l’audizione del sig. Procaccini Renato sulle circostanze da questi già riferite all’Ufficio Indagini.
La Commissione rigettava, ritenendola superflua, la richiesta del De Angelis, ritenendo completata l’istruttoria e fissando per la discussione la riunione del 15 marzo 2004.
In tale sede, il rappresentante della Procura Federale concludeva per l’affermazione di responsabilità dei deferiti riportandosi alle conclusioni ed alle richieste già rassegnate nella prima udienza.
La difesa del De Angelis eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione di questa Commissione Disciplinare, chiedendo la remissione del procedimento alla Procura Federale della F.I.G.C. ovvero al Presidente Federale, in quanto solo a quest’ultimo l’Ordinamento Sportivo attribuisce il potere di revoca dell’affiliazione quale unica sanzione prevista per la contestata violazione al divieto di cessione del titolo sportivo. Nel merito, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi di difesa, ribadiva le conclusioni rassegnate nella memoria, chiedendo il proscioglimento per il proprio assistito, con esclusione da ogni responsabilità, diretta ed oggettiva, della Società, in subordine l’applicazione di minime sanzioni, commisurate alla realtà dei fatti accaduti.
Il patrocinatore del Minicucci ribadiva i motivi di difesa già esposti, insistendo nella richiesta di archiviazione del procedimento ovvero, in subordine, l’applicazione di una sanzione minima.
Il Cugnini insisteva nelle conclusioni già formulate, chiedendo il proscioglimento da ogni addebito per se stesso e per la sua Società.
Alla medesima riunione di discussione del 15 marzo 2004 il procedimento veniva trattenuto per la decisione sulle conclusioni come sopra trascritte.
LA COMMISSIONE
- - letti gli atti del procedimento;
- - viste le conclusioni del rappresentante della Procura Federale;
- - respinta preliminarmente l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal difensore del De Angelis, in quanto a norma dell’art. 25, 6° comma, del codice di Giustizia Sportiva, le Commissioni disciplinari giudicano in prima istanza nei casi di violazioni dell’art. 1 del C.G.S. e su ogni violazione per la quale è previsto deferimento della Procura federale;
- - rilevato che il De Angelis, presidente dell’A.S. San Lorenzo Massa Fermana nella stagione sportiva 2002/2003 e presidente della S.S. Moglianese fino alla stagione sportiva precedente, ha pubblicamente dichiarato di avere acquistato il titolo sportivo dell’A.S. San Lorenzo Massa Fermana;
- - rilevato che contestualmente alla suddetta operazione, ascrivibile al De Angelis ed al Minicucci, presidente dell’A.S. San Lorenzo Massa Fermana nella stagione sportiva precedente, sono transitati dalla S.S. Moglianese alla A.S. San Lorenzo Massa Fermana numerosi calciatori, dirigenti e tecnici e che il campo di giuoco di quest’ultima Società è stato trasferito da Massa Fermana a Mogliano;
- - rilevato che il Cugnini, già dirigente della società San Marco Servigliano, contestualmente al mutamento della carica dirigenziale del De Angelis, divenne Presidente della S.S. Moglianese, dichiarando altresì ai competenti Organi Federali la cessazione di attività della San Marco, militante nel campionato di Terza Categoria, trasferendo il campo da giuoco della S.S. Moglianese da Mogliano a Servigliano e successivamente cambiando la denominazione della S.S. Moglianese in quella di S.S. San Marco e quindi ottenendo, al termine dell’operazione descritta, una sostanziale coincidenza fra la società cessionaria del titolo sportivo e la sua originaria denominazione;
- - ritenuto che l’operazione sopra descritta sia ascrivibile al De Angelis ed al Cugnini, rispettivamente presidente della S.S. Moglianese e dirigente della San Marco Servigliano all’epoca dei fatti;
- - ritenuto che appaiono decisive, in ordine alla su estesa ricostruzione dei fatti, le dichiarazioni del presidente De Angelis pronunciate in occasione della presentazione della squadra e registrate nella documentazione acquisita in atti e le dichiarazioni rese all’Ufficio Indagini dal sig. Procaccini Renato;
- - ritenuto che dalla lettura degli atti ed in particolare della relazione dell’Ufficio Indagini della F.I.G.C., si evince con evidenza la sussistenza delle condotte antiregolamentari poste in essere dai dirigenti De Angelis, Minicucci e Cugnini e, di conseguenza, delle Società deferite A.S. San Lorenzo Massa Fermana per responsabilità diretta ed oggettiva e S.S. San Marco per responsabilità diretta;
- - ritenuta pertanto provata la responsabilità disciplinare in capo a tutti i deferiti in ordine ai fatti contestati, in quanto la condotta dei dirigenti in oggetto, tendente ad eludere il principio di cui all’art. 52 NOIF, costituisce una palese violazione a quei principi di lealtà e correttezza tutelati in ambito sportivo dalla norma di cui all’art. 1 del Codice di giustizia sportiva, avendo essi realizzato sostanzialmente, con le operazioni descritte, le cessioni dei titoli sportivi dell’A.S San Lorenzo Massa Fermana e della S.S. Moglianese;
- - rilevato che per la violazione della norma di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva non è prevista una sanzione predeterminata per natura ovvero per entità e che pertanto il punto di riferimento normativo è necessariamente costituito per le Società dall’art. 13 del C.G.S e per i tesserati dall’art.14 del C.G.S., che prevedono sanzioni in via esclusiva o cumulativa;
- - ritenuto di dover differenziare le sanzioni in considerazione delle modalità di svolgimento dei fatti e del diverso contributo dei deferiti, con particolare riguardo al De Angelis, ideatore e promotore dei fatti oggetto del deferimento;
- - visti gli artt. 1, 2, 3, 4, 13 e 14 del Codice di Giustizia Sportiva.
P.Q.M.
in accoglimento del deferimento in epigrafe, riconosciuta la responsabilità disciplinare dei dirigenti, nonché la responsabilità diretta ed oggettiva della S.S. San Lorenzo Massa Fermana e la responsabilità diretta della S.S. San Marco, commina a ciascuno dei deferiti le seguenti sanzioni:
o o inibizione fino al 30 giugno 2005 per De Angelis Pietro;
o o inibizione fino al 31 dicembre 2004 per Minicucci Mario;
o o inibizione fino al 31 dicembre 2004 per Cugnini Giuseppe;
o o tre punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva in corso e l’ammenda di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per la S.S. San Lorenzo Massa Fermana per responsabilità diretta ed oggettiva nelle violazioni poste in essere dai dirigenti De Angelis Pietro e Minicucci Mario;
o o due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva in corso e l’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00) per la S.S. San Marco per responsabilità diretta nella violazione posta in essere dal presidente Cugnini Giuseppe;
Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni di rito di cui all’art. 37, ultimo comma, del Codice di Giustizia Sportiva e direttamente alle parti interessate.
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