COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°76 del 01/04/2004 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U. S. LAURENTINA avverso sanzioni merito gara Laurentina – Marchionni, del 14.3.2004 – Campionato di Promozione, girone “A” – Com. Uff. n. 71 del 18.3.2004.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N°76 del 01/04/2004
- pubbl. su www.figcmarche.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO U. S. LAURENTINA avverso sanzioni merito gara Laurentina – Marchionni, del 14.3.2004 – Campionato di Promozione, girone “A” – Com. Uff. n. 71 del 18.3.2004.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Fulgini Pierangelo, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive, con la seguente motivazione: “espulso per aver scalciato da tergo un giocatore avversario con palla non a distanza di gioco, nel mentre si allontanava dal terreno di gioco si avventava alla rete di recinzione venendo a diverbio con alcuni spettatori venendo allontanato a forza da un proprio dirigente”.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’U. S. Laurentina, invocando per il proprio tesserato, in riforma dell’impugnato provvedimento, un’equa riduzione della sanzione inflittagli, asserendo che lo stesso, dopo essere stato espulso, mentre si accingeva a lasciare il terreno di gioco, veniva insultato e minacciato da un dirigente della squadra avversaria. In tale frangente, a dire della reclamante, il proprio calciatore si dirigeva verso la rete di recinzione per rispondere ad una provocazione, ma facendolo solo con una breve replica all’insulto ricevuto e senza alcun contatto fisico con le persone che si trovavano sia in campo che fuori.
Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato che il Fulgini, dopo essere stato espulso, mentre si dirigeva verso gli spogliatoi, veniva a diverbio con alcuni tifosi della squadra ospite che lo avevano insultato, avventandosi con violenza sulla rete di recinzione e venendo più volte a contatto con alcuni di loro, anche se divisi dalla medesima rete.
LA COMMISSIONE
- - visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
- - rilevato che il rapporto arbitrale e le successive dichiarazioni del direttore di gara, che, com’è noto, costituiscono fonte di prova privilegiata, non consentono dubbi di sorta sullo svolgimento dei fatti, sul loro contenuto e sulla conseguente responsabilità del Fulgini;
- - ritenuto che vadano disattese le argomentazioni della reclamante volte a minimizzare il comportamento ascritto al proprio tesserato;
- - ritenuto che la sanzione inflitta dal primo Giudice appare adeguata e commisurata alla condotta posta in essere dal Fulgini.
P.Q.M.
respinge il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Laurentina, per l’effetto confermando l’impugnato provvedimento ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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