COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°76 del 01/04/2004 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO TROIANI FABIO avverso sanzioni merito gara Acquaviva – Acquasanta, del 29.2.2004 – Campionato di Prima Categoria, girone “D” – Com. Uff. n. 68 dell’11.3.2004.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°76 del 01/04/2004 - pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO TROIANI FABIO avverso sanzioni merito gara Acquaviva - Acquasanta, del 29.2.2004 – Campionato di Prima Categoria, girone “D” - Com. Uff. n. 68 dell’11.3.2004. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al dirigente Troiani Fabio la sanzione della inibizione fino al 5 maggio 2004, “per aver rivolto all’arbitro, a fine gara, gravi e reiterate frasi offensive ed ingiuriose tenendo un comportamento intimidatorio nei confronti dello stesso”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo il sig. Troiani Fabio, in proprio, invocando, in riforma dell’impugnato provvedimento, una congrua riduzione della sanzione inflittagli, ritenuta eccessiva in relazione al reale svolgimento dei fatti. A dire del reclamante egli avrebbe rivolto al direttore di gara parole comunque non offensive e dettate esclusivamente dallo stato d’animo deluso dal risultato ottenuto dalla propria squadra. Alla richiesta audizione, lo stesso Troiani confermava la propria versione dei fatti, ammettendo di aver rivolto al direttore di gara delle proteste e delle frasi offensive, ma giustificando il proprio operato come dovuto ad una presunta provocazione sportiva da parte del medesimo arbitro. LA COMMISSIONE n n visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; n n ritenuto che la condotta ascritta al dirigente Troiani Fabio è confermata in tutta la sua portata nel referto arbitrale, fonte di prova privilegiata, e non trova alcuna attenuazione nelle giustificazioni addotte dal dirigente; n n ritenuta congrua la sanzione inflitta, sia in relazione al comportamento effettivamente tenuto dal Troiani sia in relazione ai parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Commissione. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto in proprio dal sig. Troiani Fabio, per l’effetto confermando l’impugnatoprovvedimento. Dispone incamerarsi la tassa versata.
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