COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°76 del 01/04/2004 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. PORTA ROMANA avverso sanzioni merito gara A.S. Porta Romana – Agraria Club, del 15.3.2004 – Campionato Provinciale Juniores, girone “E” – Com. Uff. n. 35 del 17.3.2004 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N°76 del 01/04/2004
- pubbl. su www.figcmarche.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.S. PORTA ROMANA avverso sanzioni merito gara A.S. Porta Romana – Agraria Club, del 15.3.2004 – Campionato Provinciale Juniores, girone “E” - Com. Uff. n. 35 del 17.3.2004 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Bruni Giorgio Alessandro, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per tre gare effettive perché “espulso per frasi irriguardose, rivolgeva all’arbitro minacce.”
Lo stesso Giudicante comminava all’A.S. Porta Romana la sanzione dell’ammenda di € 30,00, l’inibizione fino al 15 aprile 2004 al sig. Cimica Giuseppe, nell’occasione dirigente accompagnatore ufficiale della squadra ed infine la squalifica fino al 5 aprile 2004 al tecnico Zanchè Graziano.
Avverso tali decisioni ha proposto reclamo l’A.S. Porta Romana, invocando l’annullamento della sanzione dell’ammenda e la riduzione delle squalifiche inflitte ai propri tesserati. In via istruttoria chiedeva ammettersi prova per testi sui fatti contestati.
In particolare, in merito alla condotta del calciatore Bruni, ha asserito che questi effettivamente, dopo la sua espulsione, proferì alcune frasi irriguardose, ma non rivolte direttamente all’arbitro.
LA COMMISSIONE
n n visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
n n rilevata preliminarmente l’inammissibilità del reclamo avverso la sanzione dell’ammenda a carico della Società ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 41, 3° comma, lett. d), del C.G.S.;
n n rilevata altresì l’inammissibilità del reclamo avverso l’inibizione del Sig. Cimica Giuseppe e della squalifica del sig. Zanché Graziano per il disposto di cui all’art. 41, 3° comma, lett. b), del C.G.S.;
n n rigettate le richieste istruttorie della reclamante in quanto non consentite a norma dell’art. 31 del C.G.S.;
n n rilevato che il rapporto arbitrale, che, come è noto, costituisce fonte di prova privilegiata, non consente dubbi di sorta sullo svolgimento dei fatti, sul loro contenuto e sulla conseguente responsabilità del calciatore Bruni;
n n ritenuto che vadano disattese le argomentazioni della reclamante volte ad escludere la responsabilità del proprio tesserato in ordine ai fatti contestatigli;
n n ritenuto che la sanzione inflitta dal primo Giudice appare adeguata e commisurata alla gravità del comportamento ascritto al calciatore Bruni.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Porta Romana relativamente alla sanzione dell’ammenda a carico della medesima Società, alla sanzione dell’inibizione fino al 15 aprile 2004 inflitta al sig. Cimica Giuseppe e alla sanzione della squalifica fino al 5 aprile 2004 comminata al sig. Zanchè Graziano, lo respinge nel resto.
Dispone incamerarsi la tassa versata.
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