COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°76 del 01/04/2004 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. SANGIORGESE avverso sanzioni merito gara U.S. Sangiorgese – Osimo 99, del 21.2.2004 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “C” – Com. Uff. n. 63 del 26.2.2004.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°76 del 01/04/2004 - pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. SANGIORGESE avverso sanzioni merito gara U.S. Sangiorgese – Osimo 99, del 21.2.2004 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “C” – Com. Uff. n. 63 del 26.2.2004. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava all’U.S. Sangiorgese la sanzione dell’ammenda di € 600,00 e la squalifica del campo per una giornata di gara con effetto immediato “per comportamento gravemente offensivo e gravemente minaccioso del proprio pubblico nei confronti dell’arbitro per l’intera durata della gara e per aver, al termine della stessa, lanciato alcuni sputi all’indirizzo del direttore di gara senza colpire. Per essere inoltre, uno sconosciuto, a fine gara, entrato abusivamente nello spazio antistante gli spogliatoi, avvicinandosi all’arbitro spingendolo con forza all’interno del proprio spogliatoio, subito dopo, l’esagitato stringeva con veemenza le spalle del direttore di gara, spingendolo nuovamente questa volta contro la parete dello spogliatoio, provocandogli un momentaneo dolore alla schiena ed alla nuca. Nel contempo rivolgeva all’arbitro frase offensiva. L’arbitro cercava di divincolarsi dall’esagitato riuscendo nell’intento solo grazie all’intervento di un carabiniere che portava a forza fuori dallo spogliatoio l’estraneo.” Avverso tali decisioni ha proposto tempestivo reclamo l’U.S. Sangiorgese chiedendo l’annullamento della sanzione della squalifica del campo ed una congrua riduzione dell’ammenda. A dire della reclamante, nel proprio nuovo impianto sportivo sarebbe impossibile per il pubblico raggiungere il campo con degli sputi, per la distanza e per essere lo stesso dotato di sottopassaggio mobile a tunnel, sempre allungato in tutta la sua estensione al termine di ogni gara interna. La medesima Società asseriva che i fatti ascritti allo sconosciuto, in realtà dovevano ritenersi posti in essere dal dirigente Ramini Filippo, solitamente addetto all’arbitro e che nell’occasione, sia pur non in distinta di gara, svolse comunque le sue abituali mansioni accompagnando l’arbitro nel proprio spogliatoio ed invitandolo, anche manualmente, a rientrarvi frettolosamente al fine di tutelarne l’incolumità ed evitare pericoli per la sua persona. Alla richiesta audizione, la reclamante ribadiva le argomentazioni formulate nel gravame, negando decisamente ogni addebito in merito agli sputi del pubblico all’indirizzo dell’arbitro e che questi, all’interno degli spogliatoi fosse stato spintonato. Ammetteva che negli spogliatoi era presente il fratello del dirigente Ramini, il quale in effetti chiedeva spiegazioni al direttore di gara. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha confermato i fatti ascritti ai sostenitori dell’odierna reclamante, ribadendo di non essere stato raggiunto dagli sputi per la presenza del tunnel di protezione. Ha riferito di essere stato spinto all’interno dello spogliatoio da uno sconosciuto e, una volta all’interno, di essere stato da questi insultato ed ancora spinto contro la parete, sbattendovi la testa e la schiena; lo sconosciuto risultava essere il fratello del dirigente Ramini. LA COMMISSIONE - - visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; - - rilevata preliminarmente l’inammissibilità del reclamo avverso la sanzione della squalifica del campo di giuoco per una giornata di gara ai sensi dell’art. 41, 3° comma, lett. c) del Codice di Giustizia Sportiva; - - ritenuta provata la responsabilità della Società in ordine ai fatti ascritti ai propri sostenitori ed in particolare allo sconosciuto, che addirittura ha avuto la possibilità di colpire il direttore di gara nel proprio spogliatoio; - - ritenuto che la sanzione inflitta dal primo Giudice appare congrua ed adeguata alla gravità degli addebiti per come accertati; - - letto l’art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Sangiorgese relativamente alla sanzione della squalifica del campo di giuoco per una giornata di gara, lo respinge nel resto. Dispone incamerarsi la tassa versata.
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