COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°76 del 01/04/2004 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.P. SERRANA avverso decisioni merito gara A.C. Arcevia – S.P. Serrana, del 20.3.2004 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “C” – Com. Uff. n. 74 del 25.3.2004.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N°76 del 01/04/2004
- pubbl. su www.figcmarche.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO S.P. SERRANA avverso decisioni merito gara A.C. Arcevia – S.P. Serrana, del 20.3.2004 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “C” - Com. Uff. n. 74 del 25.3.2004.
Il reclamo è inammissibile in quanto proposto dalla Società in epigrafe avverso la sanzione della squalifica del proprio calciatore Giorgini Ivan per due giornate di gara e pertanto non impugnabile a norma dell’art. 41, 3° comma, lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva.
La Commissione Disciplinare,
P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla S.P. Serrana.
Dispone incamerarsi la tassa versata.
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