COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°78 del 08/04/2004 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. LAPEDONA avverso sanzioni merito gara Mariner – A.S.D. Lapedona, del 13.3.2004 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “L” – Com. Uff. n. 35 del 17.3.2004 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°78 del 08/04/2004 - pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. LAPEDONA avverso sanzioni merito gara Mariner – A.S.D. Lapedona, del 13.3.2004 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “L” – Com. Uff. n. 35 del 17.3.2004 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava all’A.S.D. Lapedona la sanzione dell’ammenda di € 50,00 “per comportamento offensivo e minaccioso del proprio pubblico nei confronti dell'arbitro in campo avverso.” Lo stesso Giudicante comminava al sig. Mecozzi Mario, presidente della reclamante, la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 14 del C.G.S. fino al 30 giugno 2004 ”perché entrando sul terreno di gioco si avvicinava all'arbitro con atteggiamento intimidatorio e minaccioso alzando le braccia con pugni chiusi come se volesse colpirlo in faccia. A fine gara entrava nello spogliatoio dello stesso contestandogli alcune decisioni disciplinari e lo accusava di aver sbagliato ad ammonire un giocatore per un altro.” Avverso tali decisioni ha proposto tempestivo reclamo l’A.S.D. Lapedona, contestando la veridicità del referto arbitrale e chiedendo l’annullamento dell’ammenda ed una punizione equa per il proprio dirigente sanzionato. A dire della reclamante, il Mecozzi, nell’occasione dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, fu allontanato dal direttore di gara nonostante si fosse limitato a protestare nei suoi confronti civilmente e dai bordi del campo, senza farvi ingresso. Al termine dell’incontro lo stesso dirigente, che si era correttamente portato fuori dall’impianto sportivo, sarebbe stato chiamato dallo stesso direttore di gara per avere i documenti di riconoscimento dei calciatori della propria squadra. Alla richiesta audizione, la reclamante ribadiva le argomentazioni formulate nel gravame, negando decisamente ogni addebito in merito ai fatti ascritti al Mecozzi, il quale si sarebbe limitato ad insulti e proteste verbali nei confronti dell’arbitro, senza tuttavia entrare sul terreno di gioco né proferire minacce. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha riferito che il Mecozzi, allontanato per proteste e per atteggiamento irriguardoso nei suoi confronti, alla notifica del provvedimento fece ingresso sul terreno di gioco e, avvicinatosi a breve distanza, fece come il gesto di colpirlo, ma volutamente senza portare alcun colpo. Al termine dell’incontro lo stesso dirigente entrava nello spogliatoio dell’arbitro per protestare ed insultare il direttore di gara. LA COMMISSIONE - - visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; - - rilevata preliminarmente l’inammissibilità del reclamo avverso la sanzione dell’ammenda ai sensi dell’art. 41, 3° comma, lett. d) del Codice di Giustizia Sportiva; - - ribadito che gli atti ufficiali costituiscono fonte privilegiata di prova che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti né per le dichiarazioni di testimoni, il che esclude il ricorso agli accertamenti istruttori sollecitati dalla reclamante; - - ritenuta provata la responsabilità del Mecozzi in ordine ai fatti ascrittigli; - - ritenuto tuttavia che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, pur a fronte del permanere della responsabilità del Mecozzi per come accertata, sulla base dei criteri retributivi costantemente seguiti da questa Commissione. P.Q.M. sul reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Lapedona così decide: - - inammissibile per la parte inerente la sanzione dell’ammenda inflitta alla Società; - - parzialmente accolto per la parte inerente la sanzione dell’inibizione inflitta al sig. Mecozzi Mario riducendola al 15 maggio 2004. - - ordina restituirsi la tassa versata.
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