COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°83 del 22/04/2004 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO ANGELI MATELICA avverso esito gara Angeli Matelica – Macerata Calcio a Cinque, del 3.4.2004 – Campionato Calcio a Cinque, serie “D”, girone “D”.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N°83 del 22/04/2004 - pubbl. su www.figcmarche.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO ANGELI MATELICA avverso esito gara Angeli Matelica – Macerata Calcio a Cinque, del 3.4.2004 - Campionato Calcio a Cinque, serie “D”, girone “D”.
Il reclamo è inammissibile per il mancato rispetto dei termini abbreviati per la proposizione dello stesso previsti dalla normativa pubblicata in data 20 gennaio 2004 sul Com. Uff. n. 117/A della F.I.G.C., sul Com. Uff. n. 63 del 26 febbraio 2004 del Comitato Regionale Marche e sul Com. Uff. n. 33 del 3 marzo 2004 del Comitato Provinciale di Macerata.
Il medesimo gravame risulta infatti pervenuto il 15 aprile 2004, quindi ben oltre il terzo giorno successivo al 3 aprile 2004, data di effettuazione della gara.
Lo stesso reclamo è altresì inammissibile per difetto di contraddittorio, mancando agli atti la prova dell’avvenuto invio alla controparte di copia dei motivi del gravame.
1. P.Q.M.
La Commissione Disciplinare,
2. DICHIARA
inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla società Angeli Matelica per tardività e per difetto di contraddittorio.
Dispone incamerarsi la tassa versata.
Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti di rito di cui alla normativa pubblicata sul citato Com. Uff. n. 117/A.
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