COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°86 del 29/04/2004 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A. C. ATLETICO COLLI avverso esito gara A.C. Atletico Colli – A.S. Ciabbino, del 25.10.2003 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “I”.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°86 del 29/04/2004 - pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A. C. ATLETICO COLLI avverso esito gara A.C. Atletico Colli – A.S. Ciabbino, del 25.10.2003 - Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “I”. All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 1 a 1, l’A.C. Atletico Colli ha proposto rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Mariani Giorgio in posizione irregolare per difetto di tesseramento, essendo lo stesso tesserato per la società G.S. Folignanese. La medesima reclamante concludeva chiedendo l’aggiudicazione della gara a proprio favore, secondo le disposizioni delle vigenti norme Federali in materia. L’A.S. Ciabbino faceva ritualmente pervenire a questa Commissione proprie controdeduzioni, asserendo che il Mariani, nella Stagione Sportiva precedente 2002/2003, era tesserato per la società Ascoli Calcio 1898 S.p.a., dalla quale, non avendo detta Società esercitato il diritto di precontrattualizzazione, lo stesso calciatore veniva svincolato e quindi poteva essere dalla stessa Società validamente tesserato a proprio favore. Alla richiesta audizione, la medesima A.S. Ciabbino asseriva di avere avuto, prima di provvedere al tesseramento del Mariani, formali assicurazioni, dalla medesima Società, che lo stesso non fosse tesserato a favore della Folignanese. A dire della Società resistente quindi il ridetto calciatore, risultando nel giugno 2003 tesserato a favore della società Ascoli Calcio e non della Folignanese, si sarebbe svincolato al 30 giugno 2003; quanto poi risultante nella Segreteria del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno in merito ad un presunto tesseramento del Mariani a favore della Folignanese a far data dal 7 luglio 2003, sarebbe errato in quanto fra il calciatore e tale società non vi fu alcuna attività al riguardo. Questa Commissione, ritenutane la pregiudizialità, richiedeva alla competente Commissione Tesseramenti della F.I.G.C. il giudizio di merito onde accertare la regolarità del tesseramento del Mariani in favore dell’A.S. Ciabbino. Con delibera assunta nella riunione del 26 febbraio 2004, pervenuta a questa Giudicante in data 26 aprile u.s., la Commissione Tesseramenti della F.I.G.C. dichiarava “nullo ed inefficace il tesseramento del calciatore Mariani Giorgio, datato 2 settembre 2003, in favore della A.S. Ciabbino di Folignano”. 1. LA COMMISSIONE n visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; n vista la delibera della Commissione Tesseramenti della FI.G.C. sopra trascritta; n rilevato che il calciatore Mariani Giorgio non risulta tesserato in favore dell’A.S. Ciabbino alla data della gara in esame, alla quale pertanto lo stesso calciatore ha preso parte in posizione irregolare per difetto di tesseramento; n visto l’art. 12, commi 1 e 5, lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M. accoglie il reclamo come sopra proposto dall’A.C. Atletico Colli, per l’effetto infliggendo all’A.S. Ciabbino la sanzione sportiva della perdita per 3 a 0 della gara suindicata, la sanzione dell’inibizione fino al 15 maggio 2004 al sig. Felicetti Claudio, nell’occasione dirigente accompagnatore ufficiale della squadra ed al calciatore Mariani Giorgio la sanzione della squalifica fino al 13 maggio 2004. Dispone restituirsi la tassa versata.
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