COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°91 del 13/05/2004 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA AUDAX MONTEFELCINO avverso decisioni merito gara Pol. Audax Montefelcino – Monteporzio, del 17.4.2004 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “B” – Com. Uff. n. 83 del 22.4.2004.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°91 del 13/05/2004 - pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA AUDAX MONTEFELCINO avverso decisioni merito gara Pol. Audax Montefelcino – Monteporzio, del 17.4.2004 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “B” - Com. Uff. n. 83 del 22.4.2004. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, in esito all’esame del referto arbitrale relativo all’incontro indicato in epigrafe, con decisione pubblicata sul citato Com. Uff. n. 83, infliggeva alla Pol. Audax Montefelcino la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3, a seguito dell’aggressione subita dall’arbitro ad opera dell’assistente di parte della squadra locale. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la Pol. Audax Montefelcino assumendo la non perfetta rispondenza del rapporto arbitrale a quanto realmente avvenuto e chiedendo la ripetizione della gara. A dire della reclamante il provvedimento di sospensione definitiva dell’incontro adottato dall’arbitro al ventiduesimo minuto del primo tempo, è da ritenersi ingiustificato, non sussistendone nella fattispecie i presupposti. Il proprio assistente infatti, nell’occasione, allontanato dal direttore di gara per avergli lanciato la bandierina in atto di protesta, si portava nelle vicinanze dello stesso per esporgli le proprie ragioni e gesticolando, nel tentativo di divincolarsi, nella concitazione del momento, con i giocatori delle due squadre che cercavano di calmarlo, inavvertitamente, gli sfiorava il mento, non procurandogli peraltro nessun danno fisico. Con nota del 10 u.s. la reclamante rinunciava espressamente e definitivamente all’audizione ritualmente richiesta. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha riferito di avere sospeso definitivamente l’incontro in esame al ventiduesimo minuto del primo tempo, a seguito dell’aggressione verbale e fisica posta in essere nei suoi confronti dall’assistente di parte dell’odierna reclamante e tale da non consentirgli di proseguirne la direzione in piena indipendenza di giudizio. LA COMMISSIONE - visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; - ritenuta provata, alla luce della espletata istruttoria, l’aggressione sia verbale che fisica all’arbitro posta in essere dall’assistente di parte dell’odierna reclamante, il quale, allontanato dall’arbitro per i gravi insulti rivoltigli, lo minacciava, gli lanciava contro la bandierina, senza raggiungerlo, ed infine lo colpiva con una vigorosa manata al volto; - ritenuto che la decisione dell’arbitro di sospendere definitivamente l’incontro al ventiduesimo minuto del primo tempo appare pienamente giustificata da quanto avvenuto sul campo ed in particolare dalla situazione creatasi a seguito del sopra descritto comportamento dell’assistente di parte della società Pol. Audax Montefelcino; - rilevato pertanto che ai sensi dell’art. 64 delle N.O.I.F. rientrava pienamente nei poteri del direttore di gara la decisione di non far proseguire l’incontro, essendosi verificate le condizioni richieste dalla norma regolamentare per la sua sospensione; - ritenuto che i comportamenti ascritti al ridetto tesserato, oltre a costituire un rischio per l’incolumità dell’arbitro, gli hanno impedito di proseguire a dirigere la gara in piena indipendenza di giudizio e pertanto hanno avuto influenza determinante sulla regolarità della gara; - ritenuta la correttezza dell’interpretazione regolamentare offerta dalla delibera impugnata. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Polisportiva Audax Montefelcino, per l’effetto confermando il provvedimento impugnato. Dispone incamerarsi la tassa versata.
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