COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°92 del 20/05/2004- pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. PAGLIARE avverso decisioni merito gara A.C. Pagliare – A.S. Amandola, del 5.5.2004 – Campionato Juniores Provinciale – Finale Titolo Provinciale – Com. Uff. n. 46 del 12.5.2004 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°92 del 20/05/2004- pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. PAGLIARE avverso decisioni merito gara A.C. Pagliare – A.S. Amandola, del 5.5.2004 – Campionato Juniores Provinciale – Finale Titolo Provinciale - Com. Uff. n. 46 del 12.5.2004 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno. Il reclamo è inammissibile in quanto proposto dalla Società in epigrafe avverso la sanzione della ammenda di € 50,00 e pertanto non impugnabile a norma dell’art. 41, 3° comma, lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva. Il reclamo è altresì inammissibile nella parte inerente la richiesta ripetizione della gara, in quanto lo stesso risulta del tutto privo di motivazione sul punto; peraltro la successiva integrazione non risulta essere stata inviata alla controparte, così come richiesto dall’art. 29, 5° comma, del C.G.S. La Commissione Disciplinare, P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla A.C. Pagliare ed ordina incamerarsi la tassa versata. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni di rito.
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