COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°94 del 27/05/2004 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA VALTESINO avverso sanzioni merito gara Pol. Valtesino – Montalto, del 15.5.2004 – Play-off Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “G” – Com. Uff. n. 92 del 20.5.2004.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N°94 del 27/05/2004 - pubbl. su www.figcmarche.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO POLISPORTIVA VALTESINO avverso sanzioni merito gara Pol. Valtesino – Montalto, del 15.5.2004 – Play-off Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “G” - Com. Uff. n. 92 del 20.5.2004.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava alla società Polisportiva Valtesino la sanzione dell’ammenda di € 250,00 “per aver alcuni propri sostenitori rivolto reiterati insulti ai giocatori della squadra avversaria a fine gara e per aver uno di questi esagitati, aggrappandosi alla rete di recinzione, tirato per i capelli un giocatore della squadra avversaria, colpendolo nel contempo con un violento schiaffo al viso senza procurare conseguenze fisiche.”
Lo stesso Giudicante infliggeva ai calciatori Mangione Alain e Perozzi Mirko, entrambi tesserati per la reclamante, rispettivamente la sanzione della squalifica per tre e quattro gare effettive. Il primo “per aver colpito con un violento calcio ad un ginocchio un giocatore della squadra avversaria, con la palla lontana, procurandogli momentaneo dolore. Alla notifica del provvedimento si avvicinava all'arbitro tenendo un comportamento intimidatorio”; il secondo “per aver colpito un avversario, a fine gara, con una violenta manata al volto, reagendo ad un atto di violenza dell'avversario e per aver reiteratamente insultato e minacciato il direttore di gara nel mentre, accompagnato da un proprio dirigente, si era recato nello spogliatoio dell'arbitro per avere spiegazioni sulle decisioni dello stesso”.
Avverso tali decisioni, con unico atto, ha proposto rituale reclamo la Polisportiva Valtesino, chiedendo, rilevatane l’eccessività, una congrua riduzione delle sanzioni impugnate.
Ammetteva la reclamante che il Perozzi, all’uscita dal terreno di gioco a fine gara, colpì istintivamente, con uno schiaffo, l’avversario che lo aveva prima insultato e poi colpito; rientrato negli spogliatoi inutilmente tentò di spiegare all’arbitro di essere stato vittima non colpevole.
Il calciatore Mangione, espulso per fallo di gioco, si avvicinava nell’occasione all’arbitro al solo fine di giustificarsi e senza atteggiamento violento nei suoi confronti.
Quanto al comportamento dei propri sostenitori, la Società faceva rilevare l’obiettiva impossibilità per i propri dirigenti di intervenire sul pubblico, essendosi i fatti peraltro verificatisi a ridosso della rete di recinzione.
Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha pienamente confermato i comportamenti ascritti ai calciatori sanzionati ed ai sostenitori locali.
1. LA COMMISSIONE
n visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
n ritenuti i calciatori Perozzi e Mangione responsabili dei fatti loro ascritti ed infondate le censure della reclamante relative alla pretesa eccessività delle sanzioni loro comminate dal primo Giudice;
n ritenuta provata la responsabilità della Società in ordine ai fatti ascritti ai propri sostenitori e che la stessa ne debba rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, a norma dell’art. 9 del Codice di giustizia sportiva;
n ritenuta la correttezza dell’interpretazione regolamentare offerta dalla delibera impugnata.
2. P.Q.M.
respinge il reclamo come sopra proposto dalla Polisportiva Valtesino, per l’effetto confermando gli impugnati provvedimenti ed ordina incamerarsi la relativa tassa addebitandola sul conto della Società reclamante.
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