COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Comunicato Ufficiale N°124 del 07/04/2005 Delibera ella Commissione Disciplinare RECLAMO A.P. SANTA MARIA APPARENTE avverso sanzioni merito gara Santa Maria Apparente – Montesanto, del 12.3.2005 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “H” – Com. Uff. n. 37 del 16.3.2005 del Comitato Provinciale di Macerata.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Comunicato Ufficiale N°124 del 07/04/2005 Delibera ella Commissione Disciplinare RECLAMO A.P. SANTA MARIA APPARENTE avverso sanzioni merito gara Santa Maria Apparente – Montesanto, del 12.3.2005 - Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “H” - Com. Uff. n. 37 del 16.3.2005 del Comitato Provinciale di Macerata. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore De Carolis Giovanni, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2005, “perché a fine gara insultava e minacciava gravemente l’arbitro colpendolo con una mano alla fronte provocandogli momentaneo dolore.” Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.P. Santa Maria Apparente invocando per il proprio tesserato una riduzione della sanzione comminatagli dal primo Giudice, rapportandola all’effettiva gravità dei fatti. A dire della reclamante, il De Carolis, avvicinatosi al termine dell’incontro all’arbitro per protestare, unitamente ad altri suoi compagni di squadra, fu da questi spintonato e, perdendo l’equilibrio e forse cadendo, accidentalmente urtò il direttore di gara. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha riferito che il De Carolis, al termine dell’incontro, gli si avvicinò proferendogli insulti e colpendolo volontariamente con una manata alla fronte, di una certa intensità, che gli procurò momentaneo dolore. LA COMMISSIONE n n letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; n n ritenuta provata la responsabilità del De Carolis in ordine ai fatti ascrittigli, alla luce delle risultanze istruttorie, che, com’è noto, costituiscono fonti probatorie privilegiate ai sensi dell’art. 31 del Codice di giustizia sportiva; n n ritenuto che vadano disattese le argomentazioni della reclamante volte a minimizzare ovvero ad escludere la responsabilità del proprio tesserato in ordine ai fatti contestatigli; n n ritenuto che la sanzione inflitta dal primo Giudice appare adeguata e che pertanto non possa essere riformata. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.P. Santa Maria Apparente ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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