COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°108 del 10/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA CASTELBELLINO avverso sanzioni merito gara Castelbellino– Victoria Brugnetto, dell’11.12.2004 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “D” – Com. Uff. n. 21 del 15.12.2004 del Comitato Provinciale di Ancona.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°108 del 10/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA CASTELBELLINO avverso sanzioni merito gara Castelbellino– Victoria Brugnetto, dell’11.12.2004 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “D” – Com. Uff. n. 21 del 15.12.2004 del Comitato Provinciale di Ancona. Con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ancona, esaminati gli atti ufficiali relativi all’incontro emarginato, “rilevato che, al termine della gara, l'allenatore della Soc. Castelbellino, sig. Dolce Antonio, con fare offensivo e minaccioso ostacolava fisicamente il rientro dell'arbitro nel proprio spogliatoio così da favorire l'assembrarsi dei giocatori del Castelbellino alle spalle dello stesso; preso atto che, in tale situazione, l'arbitro veniva raggiunto da tre pugni alla schiena e svariati calci da dietro; che successivamente il direttore di gara riusciva a rientrare nello spogliatoio e chiudersi a chiave all'interno; che la rapidità occorsa per salvaguardare la propria incolumità gli impediva di identificare i giocatori che lo avevano aggredito; rilevato infine l'assenza della Forza Pubblica e la relativa richiesta”, infliggeva: · alla Polisportiva Castelbellino le sanzioni pecuniarie di € 500,00 per quanto accaduto al termine della gara e di € 30,00; · al calciatore Di Giuseppe Linneo, capitano della Soc. Castelbellino, la sospensione a tempo indeterminato, “in attesa di comunicazione ufficiale da parte della predetta Società, circa i nominativi dei giocatori responsabili dell’aggressione all’arbitro”; · al sig. Dolce Antonio, allenatore della reclamante, la sanzione della squalifica fino al 30 giugno 2005 “per aver rivolto all’arbitro, a fine gara, frasi offensive e minacciose, nonché per aver fisicamente ostacolato il rientro dello stesso nel proprio spogliatoio, provocando così la successiva aggressione subita dal direttore di gara ad opera di giocatori della soc. Castelbellino”; · al calciatore Tarabù Gianluca la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2005 perchè “a seguito di un fallo fischiato a favore dell’avversario, correva verso l’arbitro colpendolo con una spallata e scaraventandolo a terra; a seguito di ciò il gioco veniva interrotto e ripreso dopo diversi secondi.” Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo la Polisportiva Castelbellino, deducendone la sproporzione rispetto al reale svolgimento dei fatti e chiedendo l’annullamento ovvero, in subordine, una congrua riduzione delle sanzioni impugnate. Contestava la veridicità del referto arbitrale nella parte relativa al comportamento ascritto al proprio tecnico, il quale, a dire della reclamante, si limitò a chiedere spiegazioni al direttore di gara, forse in maniera esagitata e scomposta, ma senza impedirne il rientro negli spogliatoi né favorire alcun assembramento di calciatori. Asseriva poi la Società che il calciatore Tarabù, dotato di evidente prestanza fisica, nel corso della gara, rincorrendo un avversario per contendergli il pallone, si urtava inavvertitamente con il direttore di gara che cadeva a terra. La medesima reclamante definiva abnorme ed ingiustificato il provvedimento di sospensione a tempo indeterminato comminato dal primo Giudice al capitano Di Giuseppe, per ottenere forzate delazioni su presunte aggressioni mai avvenute. In realtà vi fu un parapiglia generale e spintonamenti eccessivi, attribuibili al calciatore Tarabù ed al dirigente Zannotti Simone, creatisi a seguito di un evidente nervosismo per quanto clamorosamente avvenuto in campo, comunque il direttore di gara non riportò alcuna conseguenza fisica o di altro genere. Quanto alla contestata assenza della Forza Pubblica, la reclamante asseriva di avere esibito all’arbitro, ponendola sulla sua scrivania dello spogliatoio, la relativa richiesta indirizzata alla locale stazione dei Carabinieri. A sostegno della propria ricostruzione dei fatti, la reclamante si riservava la facoltà di darne prova a mezzo testimoni. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato di avere espulso il calciatore Tarabù per averlo questi spinto a terra con una spallata al petto, che non gli procurava dolore, ma momentaneo disorientamento perché inaspettata. Non fu un colpo accidentale, ma di certo intenzionale, anche perché lo stesso giocatore, al termine dell’incontro, se ne scusava asserendo che era stato un gesto per lui insolito e dovuto ad eccessivo nervosismo. Lo stesso arbitro ha riferito inoltre che l’allenatore Dolce, a fine gara, gli si pose davanti per insultarlo e non per chiedergli spiegazioni, senza tuttavia aggredirlo né colpirlo. Mentre stava rientrando negli spogliatoi, molti giocatori gli andarono addosso ed alcuni di questi, non identificati, lo colpirono con pugni alla schiena e calci alle caviglie. All’uscita dall’impianto sportivo, accompagnato dal custode, veniva ulteriormente insultato da alcune persone non meglio identificate. LA COMMISSIONE · letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; · rilevata preliminarmente l’inammissibilità del gravame avverso la sanzione dell’ammenda di € 30,00 a carico della Società a norma dell’art. 41, 3° comma, lett. d), del Codice di giustizia sportiva; · ribadito che gli atti ufficiali costituiscono fonte privilegiata di prova che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti né per le dichiarazioni di testimoni, il che esclude il ricorso agli accertamenti istruttori sollecitati dalla reclamante; · ritenuta provata la responsabilità sia del calciatore Tarabù sia dell’allenatore Dolce in ordine ai fatti loro ascritti; · ritenuto che, comunque, si debba addivenire alle richieste riduzioni delle sanzioni inflitte dal primo Giudice ai due ridetti tesserati, sia pur a fronte del permanere delle loro responsabilità per come accertate, alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Commissione, tenuto altresì conto del comportamento tenuto dal calciatore a fine gara; · rilevato che la sospensione cautelare inflitta al capitano Di Giuseppe Linneo è stata legittimamente disposta dal Giudice Sportivo, in attesa della comunicazione ufficiale da parte della Società circa i nominativi dei responsabili dell’aggressione all’arbitro, in base alla quale lo stesso Giudicante emetterà i provvedimenti di propria competenza; · ritenuto infine che la sanzione dell’ammenda di € 500,00 inflitta alla Società debba essere ridotta in quanto irrogata, per larga parte, in conseguenza di comportamenti che sono riferiti e riferibili esclusivamente a tesserati, che pertanto debbono essere autonomamente e diversamente sanzionati; · visti gli artt. 2 e 9 del Codice di giustizia sportiva. P.Q.M. sul reclamo come sopra proposto dalla Polisportiva Castelbellino, così decide: · lo dichiara inammissibile per la parte inerente la sanzione dell’ammenda di € 30,00 inflitta alla Società; · lo accoglie in relazione alle sanzioni inflitte: a) al tecnico Dolce Antonio, riducendogli la squalifica al 15 marzo 2005; b) al calciatore Tarabù Gianluca, riducendogli la squalifica al 30 aprile 2005; c) alla Società riducendo la sanzione dell’ammenda ad € 50,00 (cinquanta); · lo respinge nel resto. Ordina restituirsi la relativa tassa.
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