COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°115 del 24/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL TECNICO COTICA DANIELE avverso sanzioni merito gara Helvia Recina – Pol. Fiuminata, del 12.2.2005 – Campionato di Seconda Categoria, girone “E” – Com. Uff. n. 97 del 24.2.2005.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°115 del 24/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL TECNICO COTICA DANIELE avverso sanzioni merito gara Helvia Recina – Pol. Fiuminata, del 12.2.2005 – Campionato di Seconda Categoria, girone “E” – Com. Uff. n. 97 del 24.2.2005. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al sig. Cotica Daniele, allenatore della società Helvia Recina, la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2007 perché “al termine della gara si avvicinava con fare minaccioso all’arbitro insultandolo reiteratamente spintonandolo, poi aggrediva due giocatori avversari. Successivamente entrava nello spogliatoio del direttore di gara insultandolo e minacciandolo nuovamente spintonandolo verso il muro fintanto che non veniva allontanato da un dirigente della propria società. L’arbitro non subiva conseguenze fisiche ”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo in proprio lo stesso tecnico Cotica Daniele, contestando gli addebiti e la veridicità del rapporto arbitrale. Al riguardo lo stesso asseriva che, terminata la gara, due giocatori della propria squadra si avvicinarono all’arbitro per esporre delle lamentele circa il suo operato e che, accortosi di ciò, invitò loro a desistere da tali comportamenti. Lo stesso ammetteva di avere rivolto, nell’occasione, frasi irriguardose all’indirizzo del direttore di gara, ma negava, nel modo più assoluto, di averlo aggredito o di avergli rivolto minacce; negava altresì di avere aggredito alcun calciatore della squadra avversaria. Ammetteva di essere entrato nello spogliatoio del direttore di gara rivolgendogli, in modo animato, frasi irriguardose, ma negava di avere avuto alcun contatto fisico con lo stesso o di avere avuto intenti minacciosi. Il medesimo reclamante concludeva chiedendo, in via principale, l’annullamento del provvedimento emesso dal primo Giudice, in subordine, in riforma della decisione impugnata, una congrua riduzione della squalifica in ragione della diversa ricostruzione dei fatti dallo stesso fornita. Alla richiesta audizione, il Cotica ribadiva le argomentazioni già espresse nel gravame precisando che il comportamento irriguardoso posto in essere nei confronti dell’arbitro si estrinsecò unicamente a livello verbale, senza violenza alcuna e privo di contenuti minacciosi. Insisteva quindi nella richiesta riduzione della sanzione impugnata. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara riferiva che, al termine dell’incontro, fu avvicinato dal portiere della squadra ospitante e dal suo allenatore Cotica e che quest’ultimo lo insultò e minacciò, venendo anche a diverbio con un giocatore della squadra avversaria. Il direttore di gara ha pure precisato che il Cotica, sia al termine della gara che all’interno del suo spogliatoio, pose in essere nei suoi confronti un’aggressione puramente verbale, senza contenuti di violenza, appoggiando le mani al muro di fianco al suo viso, urlandogli in faccia minacce ed insulti. LA COMMISSIONE · · letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; · · rilevato che a norma dell’art. 32 del Regolamento del Settore Tecnico, i tecnici “devono essere di esempio di disciplina e correttezza sportiva”; · · ritenuto, alla luce delle risultanze istruttorie ed in particolare delle dichiarazioni rese dal direttore di gara, il Cotica responsabile di smodate proteste e di avere posto in essere un’aggressione verbale nei confronti dell’arbitro con reiterati insulti e minacce, ma escludendo dal suo comportamento contenuti o intenti violenti; · · ritenuto pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Commissione, tenuto tuttavia conto del ruolo ricoperto dal tesserato. P.Q.M. accoglie il reclamo come sopra proposto dal tecnico Cotica Daniele, per l’effetto riducendogli la squalifica al 30 settembre 2005. Ordina la restituzione della relativa tassa.
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