COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°115 del 24/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA SAMB MONTECASSIANO avverso sanzioni merito gara Polisportiva Samb Montecassiano – Porto 99, del 20.2.2005 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “E” – Com. Uff. n. 97 del 24.2.2005.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°115 del 24/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA SAMB MONTECASSIANO avverso sanzioni merito gara Polisportiva Samb Montecassiano - Porto 99, del 20.2.2005 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “E” – Com. Uff. n. 97 del 24.2.2005. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva alla Polisportiva Samb Montecassiano l’ammenda di € 1.032,00 “per aver durante la gara alcuni propri sostenitori insultato con cori razzisti un giocatore di colore della squadra avversaria”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la Polisportiva Samb Montecassiano asserendo che il giocatore di colore Diop Bassirou, tesserato per la squadra avversaria, era stato oggetto di proteste da parte di singoli spettatori così come altri giocatori in campo. La medesima Società sosteneva quindi che non vi era stata alcuna discriminazione razziale e che nessun coro di tale portata era stato indirizzato nei confronti del giocatore di colore in questione. La reclamante concludeva chiedendo l’annullamento della sanzione impugnata. Gli argomenti e la richiesta di annullamento venivano reiterati anche avanti questa Commissione. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara precisava che il giocatore di colore della squadra ospite venne fatto oggetto di frasi minacciose in occasione di un fallo di gioco da questi commesso, escludendo che le stesse abbiano avuto i connotati di cori, grida o altra manifestazione di discriminazione razziale. LA COMMISSIONE n n letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; n n ritenuto, alla luce delle risultanze istruttorie ed in particolare delle dichiarazioni rese dal direttore di gara in sede di audizione, che il giocatore di colore della squadra ospite fu oggetto di frasi offensive proferite da alcuni sostenitori della squadra locale, escludendone tuttavia contenuti di discriminazione razziale; n n ritenuto pertanto che tali condotte non possono ricondursi alla più grave fattispecie di cui all’art. 10 del Codice di giustizia sportiva; n n visto l’art. 9 del citato C.G.S., P.Q.M. accoglie il reclamo come sopra proposto dalla Polisportiva Samb Montecassiano, per l’effetto riducendo la sanzione dell’ammenda ad € 100,00 (cento). Ordina restituirsi la relativa tassa.
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