COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°115 del 24/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S. POLISPORTIVA PASSATEMPESE avverso esito gara Pol. Passatempese – Montegranaro Calcio, del 13.3.2005 – Campionato di Promozione , girone “B”.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N°115 del 24/03/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO S. POLISPORTIVA PASSATEMPESE avverso esito gara Pol. Passatempese – Montegranaro Calcio, del 13.3.2005 - Campionato di Promozione , girone “B”.
All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 0 a 3, la Polisportiva Passatempese ha proposto rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Paccapelo Alessandro in posizione irregolare in quanto squalificato per una gara effettiva, come risultante dal Com. Uff. n. 109 dell’11.3.2005 del Comitato Regionale Marche.
La medesima reclamante concludeva chiedendo l’aggiudicazione della gara a proprio favore.
LA COMMISSIONE
n n letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
n n esperiti i dovuti accertamenti presso la Segreteria del Comitato Regionale Marche, dai quali è risultata la fondatezza dell’assunto della reclamante, in quanto il calciatore Paccapelo Alessandro risulta essere stato effettivamente squalificato per una gara per recidività in ammonizione, con provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul citato Com. Uff. n. 109 e di non averla ancora scontata alla data dell’incontro in esame, al quale pertanto lo stesso ha partecipato in posizione irregolare;
n n visto l’art. 12, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva,
P.Q.M.
accoglie il reclamo come sopra proposto dalla Società Polisportiva Passatempese, per l’effetto infliggendo alla S. Montegranaro Calcio la sanzione sportiva della perdita per 3 a 0 della gara suindicata, al sig. Caproli Sergio, nell’occasione dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, la sanzione dell’inibizione per giorni quindici ed al calciatore Paccapelo Alessandro la squalifica per una ulteriore giornata di gara
Dispone restituirsi la relativa tassa.
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