COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°120 del 01/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA VALTESINO avverso esito gara Altidona – Valtesino, del 12.3.2005 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “G”.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N°120 del 01/04/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO POLISPORTIVA VALTESINO avverso esito gara Altidona – Valtesino, del 12.3.2005 - Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “G”.
All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 1 a 1, la Polisportiva Valtesino ha proposto rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Sbattella Cristiano in posizione irregolare in quanto squalificato per una gara effettiva, come risultante dal Com. Uff. n. 109 dell’11.3.2005 del Comitato Regionale Marche.
La medesima reclamante concludeva chiedendo l’aggiudicazione della gara a proprio favore.
LA COMMISSIONE
letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
esperiti i dovuti accertamenti presso la Segreteria del Comitato Regionale Marche, dai quali è risultata la fondatezza dell’assunto della reclamante, in quanto il calciatore Sbattella Cristiano risulta essere stato effettivamente squalificato per una gara per recidività in ammonizione, con provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul citato Com. Uff. n. 109 e di non averla ancora scontata alla data della gara in epigrafe;
ritenuto pertanto che il ridetto calciatore ha partecipato alla gara in esame in posizione irregolare; visto l’art. 12, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva.
P.Q.M.
accoglie il reclamo come sopra proposto dalla Polisportiva Valtesino, per l’effetto infliggendo all’A.C. Altidona Calcio la sanzione sportiva della perdita per 0 a 3 della gara suindicata, al sig. Capriotti Daniele, nell’occasione dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, la sanzione dell’inibizione per giorni quindici ed al calciatore Sbattella Cristiano la squalifica per un’ulteriore giornata di gara.
Dispone restituirsi la relativa tassa.
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