COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°120 del 01/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. RUGGERO MANCINI PIORACO avverso esito gara S.S. R. Mancini Pioraco –Altonera, del 23.3.2005 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “F”.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N°120 del 01/04/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO S.S. RUGGERO MANCINI PIORACO avverso esito gara S.S. R. Mancini Pioraco –Altonera, del 23.3.2005 - Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “F”.
Il reclamo risulta sottoscritto dal sig. Ottaviucci Riccardo, nell’occasione dirigente accompagnatore della squadra, non legittimato a proporlo in quanto sfornito della richiesta rappresentanza legale della Società.
Il dirigente accompagnatore ufficiale della squadra infatti rappresenta la Società a tutti gli effetti, ma limitatamente alla singola gara e nei relativi rapporti con gli ufficiali di gara e la squadra avversaria.
La Commissione Disciplinare,
P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Ruggero Mancini Pioraco ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
Share the post "COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°120 del 01/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. RUGGERO MANCINI PIORACO avverso esito gara S.S. R. Mancini Pioraco –Altonera, del 23.3.2005 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “F”."