COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°124 del 07/04/2005 Delibera ella Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. CANTIANESE avverso decisioni merito gara Polisportiva Lunano – U.S. Cantianese, del 13.2.2005 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “A “– Com. Uff. n. 108 del 10.3.2005.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°124 del 07/04/2005 Delibera ella Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. CANTIANESE avverso decisioni merito gara Polisportiva Lunano – U.S. Cantianese, del 13.2.2005 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “A “– Com. Uff. n. 108 del 10.3.2005. L’arbitro della gara in epigrafe riferiva, nel proprio rapporto, di aver interrotto definitivamente l’incontro al quarantasettesimo minuto del primo tempo, a seguito di aggressioni fisiche e verbali subite da parte dei tesserati della Polisportiva Lunano e ritenuta l’impossibilità di portarlo a termine. Nell’occasione il direttore di gara veniva accerchiato dalla generalità dei componenti della squadra ospitante che lo minacciavano e lo insultavano, venendo altresì colpito da uno sputo in pieno viso. Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, ritenuto “non giustificabile e non condivisibile la decisione assunta dall’arbitro di sospendere definitivamente la gara al 46° del primo tempo, stante l’oggettiva carenza di una qualsiasi menomazione subita dal direttore di gara ed il carattere non violento (seppur deprecabile) del gesto suddetto che potesse impedire la prosecuzione della gara in piena autonomia di giudizio”, ordinava la ripetizione dell’incontro. Avverso tale provvedimento ha proposto rituale reclamo l’U.S. Cantianese assumendo la correttezza e l’opportunità della decisione dell’arbitro di sospendere la gara, stante un reale e tangibile pericolo per la sua incolumità fisica, ritenendo lo sputo subito dall’arbitro, un vero e proprio atto di violenza. La medesima reclamante deduceva la totale infondatezza e la contraddittorietà della delibera del primo Giudice, in riferimento alle pesanti sanzioni dallo stesso comminate a giocatori e dirigenti della Polisportiva Lunano per fatti ritenuti poi ininfluenti ai fini della regolare prosecuzione dell’incontro. La Società concludeva chiedendo l’aggiudicazione della gara a proprio favore in applicazione delle vigenti norme Federali in materia. Alla richiesta audizione l’U.S. Cantianese reiterava le doglianze già esposte nel gravame, insistendo nelle richieste ivi formulate. La Polisportiva Lunano ha fatto ritualmente pervenire proprie controdeduzioni, con le quali, anche avanti questa Commissione, preliminarmente eccepiva la improcedibilità del gravame per tardività, ex artt. 29, 32 e 34 del Codice di giustizia sportiva. Nel merito, rilevata l’infondatezza, la non veridicità e la pretestuosità dei motivi del reclamo di controparte, la Società resistente chiedeva la conferma della decisione impugnata, ribadendo che non vi era e non sussisteva alcuno stato di pericolo né tantomeno una minaccia così grave da far ritenere il direttore di gara in pericolo. A parere della medesima Società resistente, l’arbitro avrebbe in realtà sospeso definitivamente l’incontro perché non sopportava che i giocatori protestassero o comunque dissentissero da una sua decisione. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha riferito di essere stato costretto ad interrompere definitivamente l’incontro in esame a causa del comportamento aggressivo e minaccioso della generalità dei tesserati della squadra locale, uno dei quali lo colpì in pieno viso con uno sputo, determinando con ciò una situazione pregiudizievole per la sua incolumità e comunque tale da non consentirgli di proseguire la direzione dell’incontro in piena indipendenza di giudizio. LA COMMISSIONE · · letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; · · rilevato preliminarmente che la costituzione nel presente giudizio della Polisportiva Lunano, avvenuta attraverso l’invio a questa Commissione di proprie controdeduzioni, ha sanato, ad ogni effetto, il motivo di inammissibilità derivante dalla mancata allegazione al presente gravame, da parte della reclamante, della prova dell’avvenuto invio di copia dei motivi alla controparte; · · rigettata l’eccezione della Società resistente in merito alla dedotta tardività del gravame, stante la disposizione contenuta nell’art. 42, 5° comma, del Codice di giustizia sportiva, secondo la quale “i ricorsi di 2° grado devono essere proposti alla Commissione Disciplinare… entro il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare”; · · rilevato che le disposizioni di cui alla Regola 5 ed art. 64, n. 2 delle N.O.I.F. attribuiscono all’arbitro il potere di astenersi dal far proseguire la gara qualora si verifichino, nel corso della stessa, situazioni che “a suo giudizio” appaiono pregiudizievoli dell’incolumità propria, dei suoi assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio; · · rilevato altresì che, a norma dell’art. 12, comma 4, del Codice di giustizia sportiva, spetta agli Organi di Giustizia Sportiva stabilire se i fatti verificatisi nel corso di una gara, non valutabili per loro natura con criteri esclusivamente tecnici, abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara; nell’esercizio di tali poteri, gli Organi di Giustizia Sportiva, possono dichiarare la regolarità della stessa ovvero adottare il provvedimento della punizione sportiva di perdita della gara oppure ordinare la ripetizione della gara ritenuta irregolare; · · rilevato che dal referto arbitrale, che costituisce prova privilegiata in ordine al comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, emerge che intorno al quarantasettesimo minuto del primo tempo, il direttore di gara, mentre si accingeva ad espellere il calciatore numero undici della Polisportiva Lunano, veniva circondato dalla generalità dei tesserati della medesima squadra che lo offendevano e lo minacciavano, venendo altresì colpito da uno di questi con uno sputo in pieno viso; · · ritenuto che il gesto dello sputare ha, sul piano dei valori morali ed umani, una potenzialità lesiva della dignità e del decoro del soggetto passivo a volte ben più grave dell’atto di violenza, al quale peraltro è assimilabile per la latente violenza fisica che sotintende e che è tale da compromettere la serenità e l’indipendenza di giudizio di chi lo subisce; · · ritenuto pertanto che la decisione dell’arbitro di sospendere definitivamente l’incontro appare pienamente giustificata per quanto avvenuto sul campo ed in particolare per i comportamenti posti in essere dai tesserati della Polisportiva Lunano, i quali, oltre a costituire un rischio per l’incolumità dell’arbitro, gli hanno impedito di proseguire a dirigere la gara in piena indipendenza di giudizio e pertanto hanno avuto influenza determinante sulla regolarità della gara; · · rilevato infine che, a norma dell’art. 2, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva, la Polisportiva Lunano, risponde, a titolo di responsabilità oggettiva, della condotta dei propri tesserati; · · disattese le argomentazioni della Società resistente, in quanto non suffragate da riscontri probatori obiettivi. P.Q.M. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’U.S. Cantianese, annulla l’impugnata delibera, infliggendo alla Polisportiva Lunano la sanzione sportiva della perdita per 0 a 3 della gara sopra indicata. Dispone restituirsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it