COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°128 del 14/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. SPES JESI avverso sanzioni merito gara Spes Jesi – Aurora Jesi, del 26.3.2005 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “C” – Com. Uff. n. 119 del 31.3.2005.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°128 del 14/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. SPES JESI avverso sanzioni merito gara Spes Jesi – Aurora Jesi, del 26.3.2005 - Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “C” - Com. Uff. n. 119 del 31.3.2005. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava all’U.S. Spes Jesi la sanzione dell’ammenda di € 250,00 per avere i propri sostenitori “durante la gara lanciato in campo alcune monetine una delle quali colpiva l'arbitro al naso procurandogli momentaneo dolore e per aver al termine dell'incontro alcuni facinorosi atteso l'uscita del direttore di gara dagli spogliatoi, dai quali si allontanava scortato dalle Forze dell'Ordine, per insultarlo e minacciarlo.” Lo stesso Giudicante infliggeva al calciatore Stacchiotti Michele, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 30 giugno 2007 perché “a seguito di una decisione tecnica assunta dall'arbitro, si avvicinava allo stesso con fare intimidatorio, rivolgendogli gravi frasi offensive e minacciose. Contestualmente colpiva il direttore di gara con un violento calcio alla caviglia, procurandogli forte dolore ed una ferita lacero-contusa.” Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo l’U.S. Spes Jesi chiedendo l’annullamento ovvero, in subordine, una consistente riduzione delle sanzioni comminate dal primo Giudice al proprio calciatore ed alla Società. A dire della reclamante sarebbe poco credibile che alcune monetine, lanciate dalle tribune, possano aver raggiunto il direttore di gara in campo, ad una distanza di circa trenta metri, così come andrebbe pure ridimensionata la gravità dei fatti ascritti allo Stacchiotti, visto che l’arbitro poteva comunque proseguire nella direzione dell’incontro senza alcun problema fisico. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha riferito che intorno al quarantesimo minuto del secondo tempo, a seguito di una sua decisione tecnica non condivisa, alcuni giocatori della squadra ospitante cominciarono a protestare, insultandolo e minacciandolo. Giratosi per sottrarsi alla loro aggressione, veniva colpito dallo Stacchiotti con una tacchettata alla parte inferiore del polpaccio che gli procurava acuto dolore ed una ferita lacero-contusa. Lo stesso calciatore, espulso per il grave gesto di violenza, si dirigeva verso gli spogliatoi continuando ad insultare il direttore di gara. In merito al comportamento dei sostenitori dell’odierna reclamante, l’arbitro precisava di essere stato colpito di striscio al naso da una monetina lanciata dalle tribune, allorché lo stesso stava rientrando negli spogliatoi e si trovava sulla pista a bordo campo. Confermava altresì le difficoltà per lasciare l’impianto sportivo creategli dagli stessi sostenitori al termine dell’incontro. Il medesimo direttore di gara riferiva che nessun giocatore o dirigente della Società ospitante si adoperava per proteggerlo ovvero tutelarne l’incolumità. LA COMMISSIONE n letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; n ribadito che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuiscono loro valenza probatoria privilegiata che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti né per le dichiarazioni di testimoni, il che esclude il ricorso agli accertamenti istruttori sollecitati dalla reclamante; n rilevato che a norma del 1° comma dell’art. 9 del Codice di giustizia sportiva le società sono responsabili, a titolo di responsabilità oggettiva, dell’operato e del comportamento dei propri sostenitori; n ritenuta provata la responsabilità della Società per i fatti ascritti ai propri sostenitori, la cui gravità non consente l’invocata riduzione della sanzione pecuniaria impugnata; n ritenuto che risulta provata la condotta ascritta al calciatore Stacchiotti in ordine ai gravi e deplorevoli fatti contestatigli, ma che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione comminatagli dal primo Giudice, pur a fronte del permanere della responsabilità per come accertata, avuto riguardo ai parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Commissione. 1. P.Q.M. sul reclamo come sopra proposto dall’U.S. Spes Jesi così decide: - lo accoglie per la parte inerente la sanzione della squalifica al calciatore Stacchiotti Michele, per l’effetto riducendola al 30 settembre 2006; - lo respinge nel resto. Dispone restituirsi la relativa tassa.
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