COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°128 del 14/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA FORCESE avverso sanzioni merito gara Montefortino – Forcese, del 26.3.2005 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “L” – Com. Uff. n. 49 del 30.3.2004 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°128 del 14/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA FORCESE avverso sanzioni merito gara Montefortino – Forcese, del 26.3.2005 - Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “L” - Com. Uff. n. 49 del 30.3.2004 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Monti Paolo, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 31 ottobre 2005, perché “espulso per frasi offensive rivolte all’arbitro prima di abbandonare il terreno di gioco sputava all’indirizzo dello stesso colpendolo su un braccio facendo, inoltre, il gesto di colpirlo con un pugno.” Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la Polisportiva Forcese invocando per il proprio tesserato una giusta riduzione della sanzione comminatagli dal primo Giudice. Ammetteva la reclamante la responsabilità del proprio tesserato in ordine al deprecabile comportamento da questi tenuto al momento della sua espulsione, avendo lo stesso malamente apostrofato il direttore di gara, ma contestava ogni addebito in merito allo sputo, destinato a terra e non all’arbitro, che colpiva solo accidentalmente. Il gesto poi di colpire il direttore di gara con un pugno, sarebbe stato, a dire della reclamante, un gesto istintivo di disapprovazione, ma non rispondente alla reale sua volontà, tanto da astenersi da solo dal proseguire. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha riferito di essere stato attinto intenzionalmente da uno sputo al braccio da parte del calciatore Monti, il quale, contemporaneamente, lo minacciò alzando il pugno in alto e mimando il gesto di portare il colpo. 1. LA COMMISSIONE n letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; n ritenuto che dall’esame delle risultanze istruttorie e degli atti ufficiali, la cui precisione, univocità e non contraddittorietà attribuisce loro valenza probatoria privilegiata, risulta provata la condotta del Monti in ordine ai fatti contestatigli; n disattese le argomentazioni della reclamante volte a minimizzare la responsabilità del proprio tesserato; n ritenuto pertanto il calciatore Monti colpevole delle violazioni ascrittegli e la sanzione inflitta dal primo Giudice adeguata e commisurata alla gravità dei fatti come accertati ed in particolare del gesto dello sputare che ha, sul piano dei valori morali ed umani, una notevole potenzialità lesiva della dignità e del decoro del soggetto passivo. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Polisportiva Forcese ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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